Professionisti e PA: dal 2026 pagamenti vincolati alla regolarità fiscale
di Simona Baseggio e Barbara Marini
A decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la regolarità fiscale dei lavoratori autonomi anche per compensi inferiori a 5.000 euro. È quanto dispone il nuovo comma 1-ter dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). La norma interviene in maniera chirurgica su un profilo molto delicato dei rapporti tra professionisti e PA: il momento del pagamento.
Nel vigente impianto normativo, l’obbligo di verifica da parte della PA sorge (per tutti) solo per pagamenti superiori a 5.000 euro. Questa soglia funge da filtro di razionalizzazione, evitando che si attivi la macchina dei controlli per somme di modesto rilievo. La novità legislativa, tuttavia, azzera tale soglia ma lo fa selettivamente: solo per i compensi professionali. La nuova disposizione infatti prevede ora che anche per gli importi fino a 5.000 euro da corrispondere al professionista, l’ente è tenuto a sospendere il pagamento e a versare le somme direttamente all’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito. Solo l’eventuale eccedenza potrà, in un secondo momento, raggiungere le tasche del legittimo prestatore d’opera.
La novella normativa riguarda pertanto le sole somme corrisposte ai soggetti titolari di redditi di cui all’articolo 54 del TUIR, vale a dire agli esercenti arti e professioni. Nessun mutamento, invece, per i fornitori d’impresa, che continuano a beneficiare della franchigia dei 5.000 euro.
Il primo spunto critico, e forse il più evidente, riguarda la palese disparità di trattamento. La rimozione della soglia dei 5.000 euro colpisce esclusivamente i redditi di lavoro autonomo. Un’impresa che fornisce cancelleria alla medesima Pubblica Amministrazione continuerà a godere della franchigia; l’avvocato o il commercialista che presta consulenza allo stesso ente, no. Non si comprende quale sia la ratio che giustifichi una tale discriminazione qualitativa del creditore, se non una presunzione di maggiore capacità contributiva o, peggio, di maggiore propensione all’evasione da riscossione, tutta da dimostrare.
Un secondo aspetto, che attiene alla logica dell’efficienza amministrativa, è la totale assenza di un limite minimo per il debito iscritto a ruolo che fa scattare la procedura. Il testo normativo è, sul punto, lapidario: la verifica scatta in presenza di cartelle “di qualunque ammontare”.
Ciò significa, portando il ragionamento alle sue estreme ma logiche conseguenze, che un mandato di pagamento di 2.500 euro potrebbe essere bloccato per un vecchio ruolo di poche decine di euro, magari derivante da una sanzione amministrativa dimenticata o da un contributo previdenziale minore. Si rischia, dunque, di ingolfare la macchina amministrativa degli enti pubblici, già non celebre per la sua celerità, con una miriade di micro-procedure di verifica e versamento, il cui costo di gestione potrebbe, paradossalmente, superare il gettito recuperato.
Non bisogna poi dimenticare che il meccanismo opera “direttamente in base all’esito della verifica”. A differenza della procedura ordinaria prevista dall’articolo 48-bis, comma 1, che prevede una fase di sospensione (fino a 60 giorni) e il successivo intervento dell’agente della riscossione tramite atto formale, il nuovo comma 1-ter prevede un meccanismo accelerato. La Pubblica Amministrazione, una volta accertata la morosità del professionista, è tenuta a versare direttamente all’agente della riscossione l’importo dovuto, fino a concorrenza del debito. Soltanto l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al beneficiario.
Si tratta, a tutti gli effetti, di un bypass della fase esecutiva: il creditore viene privato della possibilità di contestare il pignoramento o di negoziare una dilazione, trovandosi estromesso in via automatica dal proprio credito. In questo scenario, il committente pubblico si trasforma in esattore, con un’asimmetria relazionale che desta perplessità, specie se si considera che la PA mantiene comunque un obbligo contrattuale verso il professionista.
In conclusione, la norma, pur avendo subìto un’attenuazione rispetto alla versione originaria (che prevedeva addirittura l’onere, in capo al professionista, di attestare la propria regolarità fiscale già al momento della fatturazione), resta fortemente problematica. Il combinato disposto tra l’assenza di soglia, l’immediata esecutività e la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di creditori, rischia di compromettere l’equilibrio nei rapporti economici tra professionisti e amministrazioni pubbliche.


