Nel diritto, in particolare quello tributario, sovente viene utilizzata la parola “prodromico”, specie con riferimento a talune violazioni, appunto, “prodromiche”.
Il termine “prodromico”, tradizionalmente non usuale se non in ambito medico, deriva dal sostantivo “prodromo” (segno o indizio che precede un fatto, solitamente spiacevole) e sta a significare quello che si preannunzia, anticipando l’insorgenza di qualcos’altro. Dal punto di vista medico si può parlare, ad esempio, di un sintomo “prodromico” al manifestarsi di una malattia.
Risulta molto interessante l’etimologia della parola, dall’alto significato, che nasce dal latino prodrŏmus e dal greco “pródromos” precursore, composto a sua volta da “pro” avanti e “dromos”, corsa. Ciò si concretizza in un’immagine tangibile di qualcosa che corre avanti, preannunciando quello che ne seguirà, come una sorta di messaggero; basti pensare che nell’antica Grecia, “Prodromos” era colui che faceva parte dei cavalleggeri destinati alla ricognizione. In letteratura, il “prodromo” rappresenta altresì l’introduzione scritta ad un’opera di maggior spessore.
Certamente potremmo annoverare “prodromo” e “prodromico” fra le parole più arcaiche poiché anche l’Accademia della Crusca cita l’aggettivo “prodromico” come causa di incertezza fra i parlanti della lingua italiana. D’altro canto, la sua derivazione anche dal latino “prodromicus” usato già all’inizio dell’Ottocento e proprio in riferimento ad alcuni trattati di medicina, ne legittima ampiamente l’appartenenza alla lingua. È comunque importante sottolineare che molto prima, verso la fine del ‘500, Tommaso Campanella, filosofo rinascimentale, scriveva “Prodromus philosophiae instaurandae” ossia “Prodromo al rinnovamento della filosofia”, dove contrapponeva il proprio pensiero naturalistico alle dottrine aristoteliche. Forse questa filosofia “prodromica” stava gettando le basi a quello che sarebbe stato il fondamento della filosofia moderna, quale principio della coscienza di sé insieme alla spontaneità dello spirito? Il tutto culminante nel soggetto cartesiano (il Cogito).
Mentre l’aggettivo “prodromico” era rimasto comunque prerogativa del linguaggio medico durante buona parte della prima metà dell’Ottocento, ecco che già dalla seconda metà dello stesso secolo, il suo uso veniva esteso ad ambiti diversi, come il campo ingegneristico e quello architettonico, arrivando oggi a parlare anche di “prodromi” sulle stime catastali, nonché di valutazioni “prodromiche” alle autorizzazioni paesaggistiche.
Spostandoci di settore, dal Novecento in poi ne abbiamo riscontro anche da una più approfondita analisi del linguaggio giuridico. In tale ambito, la Corte Suprema di Cassazione cita: “Meno semplice può sembrare il passaggio da questa attività prodromica al vincolo giuridico”. (Roma, 1953, p.480). Sempre in ambito giuridico, attualmente parlare di diritto di accesso alle informazioni “prodromiche” all’emissione di un atto impugnato quale strumento di difesa, non suona sicuramente strano.
Come appurato, anche fiscalmente questa terminologia ha ritrovato nuovo vigore, con una forza di significato da non sottovalutare.