Nell’ambito della Legge di delega fiscale (legge n. 111/2023), all’articolo 7, sono contenuti princìpi e criteri direttivi per la revisione della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.
In particolare, al comma 1, lettera d), punto 1), di tale articolo viene disposto che il Governo, nell’esercizio della delega, è tenuto a “consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto”.
Inoltre, secondo quanto riportato nell’ambito della relazione illustrativa, il “pro-rata generale” “potrà comunque continuare a essere applicato qualora il contribuente lo ritenga utile, ad esempio, per esigenze di semplificazione nel calcolo dell’imposta dovuta”.
Ad oggi, tuttavia, non è stato ancora predisposto il decreto legislativo in materia di IVA previsto dalla Legge Delega.
E’ molto probabile che ciò dipenda dall’entità delle risorse necessarie per l’applicazione di una normativa di questo tipo, più favorevole al contribuente, nonché, naturalmente, anche delle altre disposizioni concernenti l’IVA contenute nella stessa legge.
Al riguardo, va preliminarmente osservato che in linea di principio, nel sistema IVA, il pro-rata di detrazione si applica esclusivamente in relazione agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’ambito dell’attività economica di un soggetto IVA.
L’articolo 173, primo paragrafo, della direttiva n. 2006/112/CE, in particolare, dispone che per i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione che per operazioni che non danno tale diritto la detrazione è ammessa soltanto per il pro-rata dell’IVA relativa alla prima categoria di operazioni, determinato per il complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da tale soggetto (c.d. “pro-rata di detrazione”).
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