Presunzioni legali e locazioni brevi: perché il silenzio della legge impone di ammettere la prova contraria
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Da quando l’abbassamento della soglia numerica ha reso molto più frequente l’applicazione della presunzione di imprenditorialità nelle locazioni brevi, si moltiplicano contributi e riflessioni che sembrano dare per acquisita, quasi senza soffermarsi sul punto, la natura assoluta di tale presunzione. Occorre invece interrogarsi sulla sua reale qualificazione giuridica, muovendo da un excursus sulla natura delle presunzioni nel nostro ordinamento, prima ancora che sul terreno specifico della disciplina tributaria.
È principio pacifico, nella teoria generale delle prove, che le presunzioni legali per le quali la legge non preveda espressamente il divieto di prova contraria debbano ritenersi relative. Il punto di riferimento normativo è l’articolo 2728 c.c., che, nel disciplinare le presunzioni stabilite dalla legge, delinea uno schema interpretativo chiaro: esse dispensano dalla prova chi ne beneficia, ma la prova contraria è ammessa, salvo che la legge stessa la escluda espressamente. Il secondo comma della disposizione, nel vietare la prova contraria solo nelle ipotesi in cui la legge dichiari nulli determinati atti o escluda l’azione in giudizio, conferma, per implicito, che la natura assoluta della presunzione costituisce un’eccezione, non la regola.
Da qui deriva un criterio interpretativo ormai consolidato: nel silenzio del legislatore, la presunzione deve essere considerata iuris tantum. Non si tratta di una scelta arbitraria, ma di un approdo sistematico che trova fondamento in più principi di rango costituzionale. In primo luogo, nel diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione: una presunzione assoluta cristallizza una verità legale sottraendola alla verifica processuale, limitando radicalmente la possibilità per il soggetto inciso di dimostrare la realtà dei fatti. Proprio perché incide su un diritto fondamentale, la sua introduzione richiede una formulazione espressa e inequivoca. In secondo luogo, nella natura stessa delle presunzioni assolute, che spesso non costituiscono veri strumenti probatori, ma norme sostanziali mascherate, attraverso le quali il legislatore compie scelte di politica del diritto. Per questa ragione, esse non possono essere estese per via interpretativa né desunte implicitamente.



