Prescrizione decennale dei tributi erariali: la Consulta consolida il principio
di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano
Con la sentenza n. 85, depositata il 19 maggio 2026 (rel. Cassinelli), la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate (e in parte manifestamente infondate) le questioni di legittimità sollevate sull’articolo 2946 c.c., nella parte in cui, secondo il diritto vivente inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 23397/2016, assoggetta la riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES) al termine ordinario decennale di prescrizione, anziché al termine quinquennale applicabile a IMU, sanzioni tributarie e crediti previdenziali.
Il giudice a quo, la Corte di Giustizia di II grado del Lazio, aveva costruito un’articolata batteria di censure riferite agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, tutte basate sull’idea che il termine decennale costituisca oggi un «privilegio ingiustificato» dell’Erario, anacronistico rispetto alla diffusione della notifica telematica e in controtendenza rispetto a un ordinamento che, dal 2009 in poi, ha progressivamente accorciato i tempi procedurali.
La Consulta respinge tale prospettazione con un percorso argomentativo che merita attenzione su almeno quattro fronti.
Innanzitutto, consolida la dicotomia tra tributi erariali e locali: la Corte fa propria, sul piano costituzionale, la ricostruzione delle Sezioni Unite del 2016, secondo cui i tributi erariali sono obbligazioni autonome e unitarie, in cui il credito deriva anno per anno da una nuova valutazione sui presupposti impositivi, mentre i tributi locali (e segnatamente l’IMU) sono obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate da una causa debendi continuativa, suscettibile di adempimento solo per il decorso del tempo. È questa eterogeneità ontologica, e non un’opzione discrezionale del legislatore, a giustificare la differenza di termine prescrizionale tra l’articolo 2946 e l’articolo 2948, numero 4, c.c.


