Polizze catastrofali: l’obbligo assicurativo entra nella seconda fase, ma molti nodi restano irrisolti
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con l’arrivo dell’autunno si avvicina anche la seconda scadenza fissata dalla normativa sull’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Dal 1° ottobre 2025, infatti, saranno tenute a stipulare una polizza le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775. A loro si applicherà quanto già previsto per le grandi imprese, il cui termine era scattato lo scorso 31 marzo: la necessità di assicurare i beni strumentali iscritti nell’attivo B-II del bilancio (terreni e fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature), contro eventi quali sismi, frane, alluvioni, esondazioni e inondazioni.
La scadenza del 1° ottobre rappresenta dunque un nuovo snodo nella faticosa attuazione di una disciplina che, sebbene animata da finalità condivisibili – diffondere la cultura del rischio e alleggerire lo Stato dai costi di emergenza – continua a distinguersi per complessità, rigidità e ambiguità interpretative. Da più di un anno, infatti, l’obbligo assicurativo si è dimostrato un terreno irto di incertezze: tra FAQ ministeriali spesso contraddittorie, rinvii normativi, risposte frammentarie e una generale mancanza di coordinamento tra legge, decreto attuativo e prassi.
Alcune perplessità restano centrali, e non hanno trovato risposta né nei provvedimenti successivi né negli emendamenti introdotti in sede di conversione del decreto-legge. Si pensi, ad esempio, alla questione dei beni non di proprietà dell’impresa, come quelli in locazione: il legislatore continua a pretendere che sia l’impresa a stipulare la polizza, ma che l’indennizzo spetti al proprietario, con l’unico correttivo – peraltro problematico – di una quota fino al 40 per cento eventualmente riconosciuta all’utilizzatore a titolo di lucro cessante. Nulla viene chiarito, però, su cosa accade se l’indennizzo non basta a ripristinare il bene, o se il ripristino non è funzionale a garantire la piena operatività dell’attività economica. Il rischio concreto è che si aprano contenziosi tra locatore e conduttore, in un meccanismo che, invece di offrire tutele, rischia di generare tensioni contrattuali e incertezza.
Anche sul fronte delle esclusioni dai contributi pubblici, il quadro rimane opaco. L’articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2023 ha previsto che del mancato adempimento “si debba tener conto” in sede di concessione di incentivi e sovvenzioni. Ma la formula vaga – non accompagnata da un criterio uniforme – ha lasciato alle singole amministrazioni il compito di stabilire se, come e quando penalizzare le imprese non assicurate. In teoria, si tratta di una clausola generica. In pratica, è ormai evidente che tutti gli enti adotteranno una linea rigida, prendendo esempio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: escludere dai benefici ogni impresa non in regola, a prescindere dalla connessione tra l’aiuto pubblico e il rischio catastrofale.
Nel frattempo, si attende la scadenza finale del 31 dicembre 2025, che coinvolgerà anche le piccole e microimprese. Ed è proprio per queste ultime che le criticità si annunciano più gravi: si tratta di soggetti spesso privi della capacità organizzativa per orientarsi tra le offerte assicurative, i requisiti di copertura richiesti, le clausole sulle franchigie o sulle esclusioni (basti pensare all’incertezza ancora esistente sulla copertura del rischio frana). L’auspicio era che nel corso dei mesi intervenissero chiarimenti o correttivi per accompagnare le imprese in questo percorso. Così non è stato.
In sintesi, l’obbligo assicurativo si avvicina per una nuova platea di imprese, ma il quadro normativo e operativo continua a mostrare più ombre che luci. Le imprese dovranno muoversi con cautela, affidarsi a consulenti esperti, e accettare l’idea di un adempimento che, almeno per ora, appare più ispirato alla logica dell’onere formale che non a quella della tutela efficace. Rimane sul tavolo, per il legislatore, l’urgenza di completare questo impianto normativo con strumenti più chiari, più flessibili e soprattutto più coerenti con le esigenze reali del sistema produttivo.