Polizze catastrofali, dal 1° gennaio 2026 l’obbligo scatta per tutte le imprese. Un promemoria per i clienti… e per chi li assiste
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con l’inizio del nuovo anno, l’obbligo assicurativo contro i danni da eventi catastrofali entra nella sua fase di piena operatività: dal 1° gennaio 2026, infatti, la disposizione si applicherà anche alle piccole e microimprese, chiudendo così il ciclo progressivo previsto dalla legge di bilancio 2023. Dopo le grandi imprese (scadenza 31 marzo 2025) e le medie (1° ottobre 2025), ora tocca al cuore più fragile e numeroso del tessuto produttivo nazionale.
È dunque il momento giusto per fare un punto su cosa prevede concretamente la norma, quali sono le implicazioni per chi non adempie e, soprattutto, quali restano le principali criticità, che abbiamo già evidenziato nel corso di questo lungo e tortuoso percorso attuativo.
In cosa consiste l’obbligo?
L’articolo 1, comma 101, della legge 213/2023 impone alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia – purché iscritte nel Registro delle imprese – di stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali e catastrofi (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) ai beni materiali iscritti all’attivo B-II, numeri 1), 2) e 3), del bilancio civilistico: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Chi è obbligato?
L’obbligo riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di attività, purché:
abbiano sede o stabile organizzazione in Italia;
siano iscritte al Registro delle imprese;
possiedano beni strumentali come sopra descritti.
L’unica distinzione riguarda le scadenze di adempimento, ormai tutte trascorse o imminenti:
grandi imprese: 31 marzo 2025 (già in vigore);
medie imprese: 1° ottobre 2025;
piccole e microimprese: 1° gennaio 2026.
Cosa succede se non si adempie?
La legge, come noto, non prevede sanzioni amministrative o pecuniarie dirette. Tuttavia, l’articolo 1, comma 102, introduce una conseguenza rilevante e insidiosa: “si deve tener conto” del mancato adempimento nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche (ma non solo) in occasione di eventi calamitosi.
Una formula vaga, che ha lasciato ampia discrezionalità alle amministrazioni, ma che in pratica ha già prodotto una linea rigida: negare l’accesso a ogni tipo di sostegno alle imprese non assicurate, anche se il contributo richiesto non ha alcuna connessione con eventi naturali. Una deterrenza indiretta, e forse sproporzionata, che potrebbe colpire soprattutto le realtà più piccole e meno strutturate.
Le criticità irrisolte
Molti dei nodi che abbiamo messo in luce nei nostri precedenti approfondimenti sono rimasti irrisolti. Tra i più rilevanti:
l’obbligo a carico dell’impresa anche per beni in locazione, con indennizzo destinato al proprietario e solo un eventuale diritto dell’impresa a una quota (fino al 40 per cento) a titolo di lucro cessante;
l’esclusione degli immobili abusivi dalla possibilità di assicurazione, anche in presenza di attività economica reale;
l’assenza di indicazioni chiare sul contenuto minimo delle polizze, sulle esclusioni (es. rischio frana), sugli scoperti e franchigie applicabili;
l’eterogeneità applicativa da parte delle amministrazioni nel recepire la clausola ostativa nei bandi pubblici, con il rischio di disparità di trattamento e conflittualità.
Un promemoria per i professionisti
In questo scenario complesso, spesso confuso, i commercialisti, in particolare – come accade in molti altri ambiti – sono diventati il punto di riferimento naturale per le imprese. Ecco perché è opportuno che, prima della pausa natalizia, ma ancora meglio già a partire dai primi giorni di dicembre, gli studi ricordino ai propri clienti l’entrata in vigore dell’obbligo anche per la platea più vasta: quella delle piccole e microimprese.
Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di una scelta che può incidere sull’accesso a futuri incentivi e, potenzialmente, sulla continuità operativa in caso di evento catastrofale. In mancanza di chiarezza normativa, sarà la prudenza – ancora una volta – a dovere guidare le scelte.


