Plafond IVA tra dichiarazione d’intento e dichiarazione annuale: la scelta del metodo è davvero immodificabile?
Giacomo Monti
La disciplina degli acquisti senza applicazione dell’IVA da parte dei c.d. “esportatori abituali” presenta un dubbio interpretativo, mai chiarito anche dalla stessa Amministrazione finanziaria: è possibile emendare, in sede di dichiarazione IVA, la scelta del metodo di calcolo del plafond (fisso o mobile) indicata nella dichiarazione d’intento?
La questione non è meramente formale. Le modifiche intervenute negli ultimi anni nella modulistica amministrativa sembrano infatti avere anticipato, sul piano operativo, una scelta che la normativa primaria non disciplina espressamente.
Come è noto, per effetto del combinato disposto di cui al comma 1, lett. c), e al comma 2 dell’articolo 8 del Dpr 633/1972, i soggetti IVA possono acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta nei limiti del plafond maturato. Tale plafond può essere determinato assumendo come riferimento le operazioni di esportazione o di cessione intracomunitaria effettuate nell’anno precedente (plafond fisso o “solare”) oppure quelle realizzate nei dodici mesi precedenti (plafond mobile o “mensile”).
In origine la normativa subordinava l’esercizio di tale facoltà alla trasmissione - entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e comunque prima dell’effettuazione della prima operazione - di una comunicazione scritta al competente ufficio IVA contenente anche l’indicazione del metodo di calcolo del plafond. Questa previsione, inizialmente recepita nell’art. 1 del decreto-legge 746/1983, è stata tuttavia eliminata nel 1994 con il decreto-legge 330.
Nell’assetto normativo attuale, la possibilità di acquistare senza applicazione dell’IVA è subordinata, oltre al requisito dell’incidenza percentuale delle operazioni di esportazione e intracomunitarie (superiore al 10 per cento del volume d’affari), alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento su modello conforme a quello approvato dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Ciò che rileva è che nessuna disposizione normativa richiede che la scelta del metodo di determinazione del plafond venga manifestata nella dichiarazione d’intento. Né l’articolo 8 del Dpr 633/1972 né gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 746/1983 contengono una previsione in tal senso.
È stato solo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 159674 del 12 dicembre 2014 - che ha dato avvio all’attuale modello di dichiarazione d’intento – che è stata introdotta l’indicazione della natura del plafond (fisso o mobile).
Si tratta di una previsione meramente amministrativa che pone tuttavia un interrogativo non secondario: l’indicazione del tipo di plafond nella dichiarazione d’intento vincola definitivamente il contribuente?
Il dubbio si rafforza osservando la disciplina della dichiarazione IVA annuale. Le istruzioni al modello di dichiarazione continuano, infatti, a richiedere una specifica indicazione del metodo utilizzato (rigo VC14), con un evidente problema di coordinamento. Se la scelta fosse già definitivamente cristallizzata nella dichiarazione d’intento, che senso avrebbe l’indicazione anche nella dichiarazione IVA?
In assenza di una disciplina esplicita, assume particolare rilievo il principio generale previsto dall’articolo 1 del DPR 442/1997, secondo cui “l’opzione e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente”.



