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Fisco

Pignoramento diretto di AdE-R sotto la lente della Cassazione: il vincolo sui saldi futuri e i termini massimi di pagamento

di Andrea Gaeta e Lorenzo Romano

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Blast
nov 24, 2025
∙ A pagamento

Il pignoramento di crediti presso terzi effettuato dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr n. 602/1973 è da sempre un terreno minato per banche e debitori. Recentemente, la Suprema Corte di cassazione è intervenuta con due provvedimenti cruciali – uno della III Sezione Civile e uno della Sezione Tributaria – che, seppur su profili diversi, ridefiniscono i limiti di efficacia e la gestione di questa procedura speciale.

Questi provvedimenti chiariscono, una volta per tutte, come si gestiscono i crediti che maturano dopo la notifica del pignoramento, ma soprattutto, quali sono le conseguenze fatali della inottemperanza ai termini.

Il vincolo sui crediti futuri nel conto corrente (Cass. n. 28520/2025)

Nel primo caso la banca terza pignorata era stata chiamata in causa dalla società debitrice per aver versato all’Agente della Riscossione importi ulteriori pervenuti sul conto corrente dopo un primo pagamento, e per la conseguente segnalazione a sofferenza. I giudici di merito avevano dato ragione alla debitrice, ma la Cassazione, accogliendo il ricorso della banca, ha ribaltato tale impostazione.

La Terza Sezione Civile ha stabilito un principio di diritto di portata sistematica: nel pignoramento esattoriale speciale, il vincolo di indisponibilità cui all’articolo 546 c.p.c. opera non solo sul saldo attivo esistente al momento della notifica, ma anche su quello che matura successivamente, a condizione che si determini entro lo “spatium deliberandi” di sessanta giorni che la legge concede al terzo affinché possa valutare se è effettivamente debitore del debitore esecutato, per quali somme e con quali scadenze.

La Corte ha argomentato che il procedimento ex articolo 72-bis ha natura processuale e si applica (nei limiti della compatibilità) la disciplina ordinaria del processo esecutivo. Come nel pignoramento ordinario, sono aggredibili i crediti futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto base già esistente, come il rapporto di conto corrente bancario.

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