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Economia

PEX e start-up: la commercialità non si misura con il cronometro

di Pierdante Colapietra

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lug 22, 2026
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La participation exemption non può essere riconosciuta sulla base della sola intenzione di iniziare un’attività economica. Tra il progetto imprenditoriale e l’impresa commerciale deve esistere qualcosa di concreto: un’organizzazione, investimenti, contratti, rischi assunti e attività effettivamente riferibili alla società partecipata.

Il problema nasce quando questa struttura è ancora in formazione. In quel momento, stabilire se l’impresa esista già significa tracciare un confine inevitabilmente incerto tra preparazione e operatività.

Su tale confine è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 14530 del 16 maggio scorso, relativa alla cessione delle partecipazioni in una società alla quale era stata conferita un’azienda alberghiera. Dopo il conferimento, però, l’azienda era stata concessa gratuitamente alla stessa società conferente, che aveva continuato a gestire l’albergo. Le quote erano state vendute mentre il comodato era ancora in corso; soltanto successivamente la partecipata aveva assunto direttamente la gestione.

La Corte ha negato la PEX perché, al momento della cessione, l’attività commerciale non era ancora esercitata dalla partecipata e la fase preparatoria non poteva considerarsi completata. L’avvio successivo dell’attività non era idoneo a produrre un effetto di “trascinamento all’indietro” della commercialità.

Nel caso concreto, la conclusione appare condivisibile. La società possedeva l’azienda, ma non la esercitava. Organizzazione, gestione e produzione dei ricavi restavano in capo alla cedente. La titolarità del complesso aziendale non bastava quindi a dimostrare che l’impresa fosse già autonomamente riferibile alla partecipata.

Più discutibile è trasformare questa conclusione in una regola prevalentemente cronologica, secondo cui la start-up assumerebbe rilievo ai fini PEX soltanto quando risulti già ultimata al momento della vendita.

La circolare n. 7/E del 2013 distingue la fase meramente preparatoria dall’esercizio dell’attività commerciale, ma riconosce che alcune attività iniziali possono assumere connotazione imprenditoriale, tenuto conto delle caratteristiche del settore e della concreta formazione dell’apparato organizzativo. La stessa prassi ammette inoltre un effetto di trascinamento della commercialità quando la preparazione sia seguita dall’effettivo esercizio dell’impresa.

Pretendere, però, che la fase preparatoria sia sempre conclusa prima della cessione rischia di indebolire la stessa apertura riconosciuta alla start-up. Se l’impresa può essere considerata commerciale soltanto quando ha completato la propria organizzazione ed è ormai pronta a operare, le attività preparatorie finiscono per assumere rilievo solo quando sono prossime a cessare di essere tali.

La difficoltà emerge confrontando la decisione del 2026 con l’ordinanza n. 14800 del 2025.

In quel precedente, la società partecipata non aveva ancora avviato l’attività ricettiva al momento della cessione. Aveva però intrapreso la costruzione dell’immobile destinato a diventare un albergo. La Cassazione aveva riconosciuto la commercialità anche valorizzando il successivo completamento della struttura e l’effettivo avvio dell’attività.

Nel 2025, dunque, il futuro contribuiva a confermare il significato commerciale delle attività già svolte. Nel 2026, invece, l’avvio successivo dell’impresa viene considerato “incapace di incidere sulla qualificazione della fase precedente”.

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