L’evoluzione della Participation Exemption (PEX) nel quadro della legge di bilancio 2026 segna un punto di svolta non trascurabile per il sistema impositivo nazionale, introducendo criteri di selettività quantitativa che mirano a ridefinire il concetto stesso di partecipazione strategica. Con l’introduzione del nuovo comma 1.1 all’articolo 87 del TUIR, operata dal comma 51 della legge 199/2025, il legislatore ha stabilito che il regime di esenzione si applichi esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o, in alternativa, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
In questo contesto di profonda revisione, l’ultimo appuntamento di Telefisco ha confermato che la nuova disciplina non ha carattere retroattivo e si applica solo alle partecipazioni, titoli e contratti acquisiti o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026.
Tuttavia, proprio mentre il quadro applicativo sembrava avviarsi verso una stabilità interpretativa, sono emersi da qualche parte orientamenti che rischiano di incrinare la coerenza sistematica dell’istituto e di generare perplessità tra gli operatori: si è infatti prospettato che le due soglie, quella percentuale e quella monetaria, debbano riferirsi non alla partecipazione complessivamente detenuta dal contribuente al momento del realizzo, ma esclusivamente alla quota di partecipazione effettivamente ceduta. Tale lettura suggerirebbe che, qualora un soggetto detenesse una partecipazione del 7 per cento ma decidesse di alienarne solo una quota pari al 4,5 per cento, con ad esempio un valore fiscale di 450.000 euro, la plusvalenza così generata perderebbe il diritto all’esenzione, venendo tassata ordinariamente al 24 per cento anziché all’1,2 per cento.



