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Fisco

Permute Iva, ancora molte le criticità

di Francesco D’Alfonso

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mar 31, 2026
∙ A pagamento

Per effetto di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), dal 1° gennaio 2026 è previsto che per le operazioni di permuta la base imponibile IVA è rappresentata dal “valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni” e non più dal “valore normale” (cfr. articolo 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/1972).

Con il DL n. 38 dello scorso 27 marzo è stata modificata la decorrenza di tale norma, prevedendo che “le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026”.

Allo stesso tempo, in tale decreto, viene disposto che sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli realizzati, in conformità al comma 138 della legge di Bilancio 2026, dal 1° gennaio 2026 al 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto legge, fermo restando che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

Ciò nondimeno se, finalmente, è stato eliminato il riferimento, per queste operazioni, al “valore normale”, con riferimento alla concreta applicazione della disposizione si sono già manifestate una serie di criticità.

Al riguardo, occorre premettere che nella cessione di un bene o nella prestazione di un servizio effettuata a titolo oneroso la base imponibile IVA è, in linea generale, costituita dal corrispettivo realmente ricevuto a tal fine dal fornitore, il quale rappresenta quindi il valore soggettivo e non un valore stimato secondo criteri oggettivi (Corte UE 19/12/2012, causa C-549/11).

Tale valore, per essere “soggettivo”, deve essere quello che l’acquirente attribuisce ai beni/servizi che intende procurarsi e deve corrispondere alla somma che esso è disposto a pagare a tal fine.

I problemi legati alla individuazione della base imponibile IVA delle operazioni permutative nascono dal fatto che la direttiva 2006/112/CE individua cosa sottoporre a tassazione (il corrispettivo), ma non spiega come calcolare questo corrispettivo laddove lo stesso sia un oggetto fisico o un servizio e non un importo in denaro.

Le difficoltà applicative aumentano inoltre poiché la permuta, per le caratteristiche dell’operazione, si presta ad essere utilizzata per l’effettuazione di frodi IVA.

Nelle permute, infatti, non c’è un passaggio di denaro tracciabile per l’intero valore del bene, per cui, per gli operatori economici, è più facile “nascondere” parte della base imponibile.

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