Perizia si, perizia no: la risposta 278 del 2025 e la “nuova” disciplina del riporto degli asset fiscali nelle operazioni di fusione
di Annalisa Cazzato
La recente Risposta ad interpello n. 278 del 2025 offre l’occasione per un’analisi su come l’amministrazione finanziaria abbia adattato il tradizionale giudizio sulle operazioni straordinarie che comportano il riporto di posizioni fiscali di uno o più dei soggetti partecipanti (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE) dopo l’entrata in vigore delle novità introdotte nell’articolo 172 del TUIR (come anche negli articoli 84, 173 e, da ultimo, 176) dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Per potere correttamente comprendere la posizione dell’Agenzia, è fondamentale partire dal caso concreto in quanto, evidentemente, la portata dei principi espressi– come sempre accade per le Risposte ad interpello, a differenza degli atti di prassi a valenza generale– va contestualizzata sia rispetto alla fattispecie rappresentata sia rispetto alla richiesta avanzata dall’istante.
Gli elementi del caso desumibili dalla Risposta sono tuttavia molto pochi, alcuni riferiti alla genuinità dell’operazione (la fusione è finalizzata a “integrare l’offerta commerciale in determinate aree territoriali” tanto che “dopo l’acquisizione…sono stati avviati i primi interventi di integrazione tra le due società”), alcuni alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 172, comma 7, del TUIR (il test di vitalità risulta superato laddove il patrimonio netto contabile, rettificato dei conferimenti effettuati nei 24 mesi antecedenti, è incapiente ai fini del riporto integrale degli asset), altri, infine, riferiti alla ratio dei suddetti conferimenti (in relazione ai quali sussiste un effettivo dubbio sulla portata del parere in quanto dalla Risposta si desume chiaramente che è stata chiesta documentazione integrativa sul punto, ma nulla si dice se non che questi sono imputabili a una rinuncia al finanziamento soci erogato dal precedente socio-unico per copertura perdite e ricostituzione del patrimonio netto).
Sono, inoltre, del tutto secretati i valori in gioco, circostanza che, se da un lato è irrilevante (non essendo i numeri a dover guidare l’interpretazione delle norme), dall’altro elimina la possibilità di comprendere se la richiesta dell’istante si colloca in un contesto caratterizzato da una coerenza degli importi o, invece, da un’anomalia degli stessi.
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