Perdite fiscali e controllo indiretto: un’interpretazione autentica che andrà a modificare il nuovo TUIR
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Tra le disposizioni del decreto correttivo Omnibus dedicate all’IRES, una merita attenzione perché interviene, con la formula dell’interpretazione autentica, sui limiti al riporto delle perdite fiscali in caso di cambio di controllo. La norma stabilisce che il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nel soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche quando oggetto del trasferimento sono le partecipazioni di una società che controlla, direttamente o indirettamente, quella titolare delle perdite. In altri termini, i limiti del change of control scattano anche se a cambiare di mano non è la società in perdita ma la sua controllante.
Conviene ricordare quando operano quei limiti. L’articolo 84, comma 3, del TUIR sterilizza il riporto delle perdite al ricorrere congiunto di due condizioni: il trasferimento a terzi della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società che riporta le perdite e la modifica dell’attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite si sono formate, oggi definita come cambiamento di settore o comparto merceologico o acquisizione di azienda o ramo d’azienda, rilevante se interviene nei due esercizi anteriori o successivi al trasferimento. A queste si affianca il test di vitalità del comma 3-bis, il cui mancato superamento aziona il blocco, e il limite quantitativo del comma 3-ter, che àncora le perdite riportabili al valore economico del patrimonio netto. L’impianto, di chiara matrice antielusiva, contrasta il commercio delle cosiddette bare fiscali, cioè l’acquisto di società prive di vitalità e cariche solo di perdite per compensarle con utili altrui.
Il punto critico riguarda il modo in cui il legislatore ha sciolto un dubbio interpretativo.



