Come riportato oggi da Pierdante Colapietra, oramai in più occasioni la Corte di Cassazione ha stabilito che la specifica disposizione sull’onere della prova in materia tributaria, di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992, non ha sostanzialmente innovato nulla. La norma, secondo la Corte, non avrebbe previsto un regime diverso o più gravoso rispetto ai principi vigenti precedentemente alla novella.
Si tratta di affermazioni che non convincono, e che probabilmente risentono del ruolo di difensore delle ragioni erariali che in più occasioni la Corte di Cassazione (o perlomeno certi giudici della stessa) si ha da un po’ di tempo auto-assegnato.
La Corte Costituzionale, peraltro, nella recente sentenza 50/2026, a proposito della novella dell’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000, evidenzia come quest’ultima si pone nell’ottica proprio dello stesso articolo 7, comma 5-bis come “punto d’approdo che riflette la visione secondo cui il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis”. La Consulta rileva altresì che “proprio la condizione di soggezione del contribuente ha storicamente favorito …l’instaurarsi di un patologico rapporto conflittuale tra fisco e contribuente…”.
Così che l’articolo 21-bis “si pone sistematicamente in linea con il già ricordato comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove”.
Dire quindi che la previsione dell’articolo 7, comma 5-bis, non ha cambiato sostanzialmente nulla non appare corretto.
È vero – e qui si è d’accordo con Cassazione - che le nuove regole non inficiano la ripartizione degli oneri probatori negli accertamenti a carattere presuntivo. In presenza di presunzioni legali relative è sempre il contribuente, infatti, che deve fornire la prova contraria. Nulla può mutare nemmeno per le rettifiche fondate su presunzioni semplici. Qui l’onere probatorio compete (dovrebbe competere…) all’Agenzia, la quale deve (dovrebbe…) produrre nel giudizio elementi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza.



