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Fisco

Per la Cassazione il valore normale è criterio che vale per tutto

di Marco Cramarossa

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Blast
apr 01, 2026
∙ A pagamento

Il quarto motivo del ricorso analizzato nell’ordinanza n. 7216/2026 della Cassazione, bisogna riconoscerlo, prendendo sul serio le parole della legge, ha una virtù che nel processo tributario comincia a sembrare quasi eversiva. Il motivo di ricorso in parola dice, in sostanza, una cosa molto semplice, vale a dire che se una prestazione di servizi è stata fatturata, se un corrispettivo esiste ed è pure indicato, non lo si può sostituire con il “valore normale” come si cambia una tovaglia macchiata. Per contestare una sottofatturazione, occorrerebbe provare che il corrispettivo reale sia effettivamente maggiore di quello esposto. Non evocare, con tono sacerdotale, la superiore sapienza del mercato. La Cassazione, però, ha scelto un’altra strada e ha affermato che il Fisco può considerare sottofatturate le prestazioni rese dalla società al socio quando il prezzo pattuito sia inferiore al normale valore di mercato. Lo dice con elegante disinvoltura, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Ma di naturale, qui, c’è ben poco.

Il punto è che questa naturalezza è costruita con un piccolo prodigio acrobatico. La sentenza richiama l’articolo 9 del TUIR come criterio valutativo “generale” e, nello stesso respiro, ricorda che esso riguarda i “corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura”. Appunto, in natura. Cioè serve, per dirla senza incenso, a monetizzare ciò che denaro non è. Trasforma il baratto in cifra, la permuta in numero, l’utilità in denaro fiscale. Ma nel caso di specie il denaro c’era già. C’era un prezzo, un corrispettivo pattuito, una fattura. Il salto logico sta tutto lì, lieve come un elefante sul parquet. Da norma che misura ciò che non ha un prezzo espresso, l’articolo 9 diventa improvvisamente una clava per correggere il prezzo che invece esiste. Una parte autorevole della dottrina, non proprio raccolta nel dopolavoro ferroviario, lo dice da tempo con nettezza. Il valore normale non è una sovra norma etica del reddito d’impresa. È un criterio eccezionale, previsto in fattispecie determinate. Se lo si eleva a principio generale, si svuotano inspiegabilmente di senso le disposizioni che assumono rilievo al corrispettivo effettivo.

Lo stesso testo dell’IVA, che ogni tanto andrebbe letto senza cercarvi dentro il destino dell’umanità, dice una cosa piuttosto chiara. La base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali. Il valore normale entra in scena in ipotesi derogatorie tipizzate, non come un fantasma sempre disponibile a infestare ogni contratto che non piaccia all’Ufficio. E infatti anche la lettura sistematica più prudente ha sempre considerato il ricorso al valore normale come eccezione, non come riflesso condizionato dell’Amministrazione davanti a un prezzo ritenuto poco elegante.

In tema IVA, l’articolo 80 della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di sostituire al corrispettivo il valore normale solo per prevenire evasione o elusione e solo nelle ipotesi tassative elencate dalla disposizione, tipicamente in presenza di legami tra le parti e di limiti al diritto di detrazione di uno dei soggetti coinvolti, così come (ora) previsto dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 all’articolo 13 del Dpr 633/1972. Proprio nelle cause riunite C-621/10 e C-129/11 la Corte ha inquadrato l’articolo 80 come norma eccezionale collegata ai casi espressamente previsti e la successiva giurisprudenza si muove nello stesso spartito. Le deroghe, per quanto qualcuno le tratti come coriandoli, nell’ambito del diritto (soprattutto) unionale restano deroghe.

Il guaio però non è solo teorico. È probatorio. Quando il “valore normale” smette di essere un indice e diventa la verità rivelata, la prova si assottiglia come nebbia al sole. Non serve più dimostrare un maggior corrispettivo effettivamente percepito. Basta sventolare l’antieconomicità, pronunciare tre volte la parola “mercato” e il prezzo contrattuale diventa una superstizione privata del contribuente. Ma proprio qui la giurisprudenza, anche di legittimità, non è stata affatto monolitica. Al contrario, in più arresti la stessa Cassazione ha chiarito che, nelle operazioni interne e in particolare nei rapporti infragruppo domestici, lo scostamento dal valore normale può valere, al più, come parametro indiziario di manifesta antieconomicità. Non come regola sostitutiva automatica del corrispettivo pattuito. Non come scorciatoia ontologica. Non come bacchetta del direttore d’orchestra che trasforma il sospetto in imponibile.

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