Per i tributi locali sanzioni riviste e ridotte. Spazio al contribuente
di Cristina Carpenedo
Le sanzioni IMU, TARI e imposta di soggiorno saranno ridotte. È una delle modifiche previste dallo schema di decreto delegato in materia di fiscalità locale, nella versione presentata al Consiglio dei Ministri il 9 maggio scorso, che interviene sulla misura sanzionatoria relativa all’omessa o infedele dichiarazione, a partire però dalle violazioni commesse dal primo gennaio 2026.
I tre prelievi tributari che alimentano le casse dei Comuni sono attualmente caratterizzati da una disciplina che punisce con la sanzione variabile, dal 100 al 200 per cento del tributo, l’omessa dichiarazione e dal 50 al 100 per cento il caso di infedeltà. Una peculiarità da segnalare riguarda l’imposta di soggiorno, dato che, secondo la tesi del Dipartimento delle Finanze, la norma vigente sanziona l’omessa/infedele dichiarazione sull’importo dovuto (anche se versato). La questione è stata trattata nell’ultima edizione di Telefisco 2025, che ha ricordato la valenza del regime dichiarativo in caso di autoliquidazione, confermando che il tributo turistico non prevede una sanzione minima per il gestore che abbia adempiuto al versamento, ma dimenticato il documento dichiarativo, e che pertanto la sanzione per l’omissione va commisurata al tributo teoricamente dovuto, seppure ridotta a un quarto – per le violazioni commesse dal primo settembre 2024 – in applicazione del principio di proporzionalità. L’obbligo risale al Dl 34/2020 che prevede la presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo utilizzando modello e canali definiti con decreto del MEF del 29.04.2022. La risposta del Dipartimento delle Finanze sta alimentando le preoccupazioni dei gestori di strutture ricettive, che potrebbero pertanto ricevere la sanzione per omessa dichiarazione calcolata anche sull’importo versato all’ente (una FAQ del MEF esclude peraltro l’omissione per l’anno 2020 e 2021 in presenza di comunicazione fatta al Comune).
Il decreto in itinere agisce sulle singole norme di disciplina dei tributi locali, prevedendo la sanzione del 100 per cento in caso di omessa dichiarazione e del 40 per cento in caso di infedeltà della stessa, da calcolare solamente sul tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Ciò risolve, almeno per il futuro, anche la criticità emersa sull’imposta di soggiorno, mentre resterebbe l’incognita sul pregresso, non sempre superabile con il ravvedimento operoso.
L’eliminazione del sistema a forbice non significa che la misura percentuale resti fissa. Il ragionamento del legislatore va contestualizzato agli obiettivi di revisione del sistema sanzionatorio previsti dall’articolo 20 della Riforma Fiscale (Legge 111/2023) e attuati dal decreto legislativo delegato 87/2024. Quest’ultimo, tra i vari interventi, ha modificato l’articolo 7 del Dlgs 472/1997, con il preciso scopo di guidare l’ente impositore nella fase di determinazione della sanzione, secondo i principi di proporzionalità e offensività. Per i Comuni è uno scenario ben diverso dal precedente, nel quale si dovrà considerare la riduzione della sanzione quando eccessiva, avendo riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. Il nuovo comma 4 dell’articolo 7 (che nella versione precedente era poco applicato nei tributi locali) prevede che, se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista. Certo, vale anche il caso opposto, ovvero se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà. Le modifiche all’articolo 7 riguardano anche la recidiva disciplinata al comma 3. Nella nuova versione, la sanzione è aumentata fino al doppio (e non più fino alla metà) nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza o alla definitività dell’atto, sia incorso in altra violazione della stessa indole. Si tratta di istituti applicati anche dai comuni sui tributi locali, pur in ordine e modalità sparse, ma che tornano al centro dell’attenzione degli operatori in fase di emissione di un atto di accertamento che irroga, contestualmente, anche la sanzione.
In merito alla sanzione per omesso versamento, ai tributi locali si applica l’articolo 13 del Dlgs 471/1997, modificato ad opera del sopra citato Dlgs 87/2024, che l’ha ridotta dal 30 per cento al 25 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ignorando il principio del favor rei.
Non poche obiezioni sono state sollevate sul punto da parte del mondo accademico, dato che la questione investe tutta la riforma sanzionatoria, compresi gli effetti che si produrranno con il nuovo decreto delegato sulla fiscalità locale.
Ad ogni buon conto, è certo che gli enti locali dovranno sperimentare un nuovo modus operandi, fondato sulla personalizzazione della sanzione, secondo criteri rinvenibili dalla giurisprudenza di legittimità, non parcellizzabili con tecniche regolamentari predefinite a favore di atti emessi in serie.