Pensioni, perequazione “a blocchi” e Costituzione: legalità confermata, equità rinviata
di Claudio Garau
La sentenza n. 52/2026 della Consulta segna un nuovo capitolo nel contenzioso sulla rivalutazione delle pensioni, dichiarando non fondate le questioni di legittimità relative al meccanismo di calcolo “a blocchi” di cui alle leggi 197/2022 e 213/2023. La Corte Costituzionale ha salvato nuovamente i conti pubblici: il meccanismo di rivalutazione, in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e incidente sulle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo, è ritenuto pienamente aderente al dettato della Costituzione. È una decisione tecnicamente coerente con la giurisprudenza consolidata che, però, solleva interrogativi non secondari sulla tenuta sostanziale del sistema previdenziale.
Cuore della sentenza è il confronto tra due modelli di perequazione. Il sistema “a scaglioni” si fonda sull’applicazione progressiva delle aliquote alle diverse fasce di importo; il sistema “a blocchi”, invece, applica un’unica aliquota sull’intero trattamento, determinata in base al suo ammontare complessivo.
La differenza non è meramente contabile. Il giudice a quo, chiamato a decidere sulla rivalutazione di una pensione di vecchiaia per le annualità 2023 e 2024, ha evidenziato come la normativa contestata deroghi al modello ordinario. La legge n. 190 del 2019 aveva individuato nel sistema “a scaglioni” il regime strutturale, ma la disciplina successiva ha reintrodotto in via eccezionale il modello “a blocchi”. Secondo il rimettente, tale scelta determina un effetto di “allineamento” tra trattamenti originariamente distinti, appiattendone gli importi rivalutati e producendo, in taluni casi, fenomeni di “sorpasso”, in cui una pensione inizialmente inferiore può superarne un’altra collocata in una fascia reddituale più elevata.
Il sistema “a blocchi” comporta una compressione della rivalutazione, soprattutto per le pensioni medio-alte e pur in presenza di clausole di salvaguardia. Su queste basi, il tribunale di Trento ha sollevato dubbi di legittimità in relazione agli articoli 3, 36 e 38 Cost., ritenendo potenzialmente incisi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.
La Corte ha respinto le censure, ritenendo che gli effetti distorsivi siano esigui. I differenziali tra trattamenti si collocano entro una forbice contenuta (poche decine di euro), e non compromettono né la proporzionalità rispetto ai contributi versati né l’adeguatezza del trattamento di quiescenza. Pur riconoscendo possibili effetti in peius, la Corte scrive che gli scostamenti prodotti sono lievi e “non rendono manifestamente irragionevole la scelta del legislatore”. In questa prospettiva, anche i fenomeni di allineamento sono qualificati come marginali e costituzionalmente accettabili.
A parere di chi scrive, il passaggio decisivo è però un altro. La Corte ribadisce che la perequazione automatica non è costituzionalmente garantita nella sua misura piena e uniforme, riconoscendo al legislatore ampio margine di discrezionalità nel bilanciamento tra tutela dei pensionati ed esigenze di finanza pubblica. Non a caso, il sistema “a blocchi” ha permesso alti risparmi di spesa nelle annualità 2023 e 2024.
Ed è proprio qui che emerge il profilo più critico. La valutazione della Corte si fonda su un’analisi annuale degli effetti, mentre il sistema previdenziale dispiega i suoi impatti nel medio-lungo periodo. Il meccanismo “a blocchi” genera un effetto di trascinamento: ogni riduzione della rivalutazione incide sulla base di calcolo futura, consolidando la perdita e ampliando progressivamente il divario rispetto al sistema “a scaglioni”.



