Patto di non concorrenza lavorativa: quando il problema non è quanto, ma come
di Gabriele Silva
C’è un equivoco che torna ciclicamente quando si parla di patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro: l’idea che, se il corrispettivo non è “chiuso” in una cifra finale già scritta nero su bianco, allora il patto sia automaticamente nullo.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 436/2026, prova a rimettere ordine, separando concetti che troppo spesso vengono sovrapposti: determinabilità e congruità.
Il caso nasce da un patto di non concorrenza piuttosto classico. Un importo annuo prefissato (5.200 euro), corrisposto durante il rapporto di lavoro in tredici mensilità, con una clausola penale attivabile in caso di violazione dopo la cessazione. Nulla di esotico, almeno in apparenza.
In primo grado il patto viene dichiarato nullo: il corrispettivo complessivo dipende dalla durata del rapporto, non è indicato un minimo garantito; quindi, – secondo quella lettura – sarebbe indeterminabile. La Corte d’appello ribalta l’impostazione, salva il patto, ricalcola la penale e arriva a una condanna importante. La Cassazione conferma.
Ed è qui che la decisione diventa interessante, perché chiarisce dove finisce il problema giuridico e dove inizia quello valutativo.
Determinabilità non significa importo “blindato”
La Suprema Corte lo dice in modo piuttosto netto: se il contratto prevede un criterio economico chiaro, leggibile ex ante, il requisito della determinabilità è soddisfatto.
Un importo annuo prefissato, pagato con modalità definite, è sufficiente a rendere il contenuto del patto conoscibile. Il fatto che la somma complessiva maturi nel tempo, e dipenda dalla durata effettiva del rapporto, non rende il corrispettivo indeterminato. Lo rende variabile, che è cosa diversa.
Qui la Cassazione si muove in continuità con un orientamento ormai consolidato: la durata del rapporto è un evento futuro fisiologico, non un fattore di arbitrio. Incide sull’ammontare finale, non sulla struttura dell’obbligazione.
Tradotto: non tutto ciò che si conosce solo “a fine rapporto” è giuridicamente vago.
Il vero terreno di scontro: la congruità
Se il corrispettivo è determinabile, il problema non scompare. Semplicemente si sposta.
La durata del rapporto, l’ambito territoriale, il settore interessato, le mansioni svolte: è qui che entra in gioco il giudizio di congruità. Ed è qui che il giudice di merito ha – e deve avere – spazio di manovra.
Nel caso esaminato, l’importo complessivo maturato (26.000 euro) viene letto insieme a un vincolo post-contrattuale circoscritto a un settore specifico. La compressione della spendibilità professionale, in quel contesto, viene ritenuta sostenibile.
La Cassazione non rilegge i fatti, non ripesa le prove, non riscrive il patto: si limita a constatare che la motivazione della Corte d’appello è coerente e lineare. E tanto basta.
Messaggio implicito ma chiarissimo: la congruità non è un parametro astratto, né una percentuale standard. È un giudizio concreto, caso per caso. E non si può trasformare una valutazione di merito in una questione di validità strutturale del contratto.
Una lezione pratica (prima ancora che giuridica)
L’ordinanza n. 436/2026 non rivoluziona il patto di non concorrenza. Fa qualcosa di più utile: rimette le cose al loro posto.
La determinabilità riguarda la chiarezza dei criteri, non la conoscenza anticipata del totale.
La durata del rapporto incide sulla congruità, non sulla validità.
La penale deve essere leggibile, proporzionata e difendibile, non simbolica né vessatoria.
Per chi scrive patti di non concorrenza, il messaggio è semplice ma impegnativo: meno formule di stile, più struttura economica. Meno clausole “di principio”, più parametri verificabili.
Perché, alla fine, non è il numero a salvare il patto. È la sua leggibilità giuridica ed economica.


