Patto di famiglia, causa tipica e forma solenne: il problema che la Cassazione (forse) non ha visto
di Daniele Muritano
La pronuncia n. 4376 della Corte di Cassazione del 26 febbraio scorso trae origine da un accordo del 2008 con cui i genitori, insieme ai quattro figli, ridisegnano gli assetti proprietari di due società: una s.r.l. produttrice di mobili e una s.a.s. proprietaria degli immobili condotti in affitto dalla prima. Il piano era articolato: un figlio avrebbe mantenuto il controllo della s.r.l.; gli altri fratelli avrebbero acquisito la s.a.s.; i genitori avrebbero operato conguagli con atti di liberalità, riservandosi un diritto di abitazione e una rendita vitalizia. L’accordo venne stipulato senza atto pubblico.
La qualificazione dell’accordo genera un contenzioso e un conflitto interpretativo tra i due gradi di merito. Il Tribunale qualifica l’accordo come patto di famiglia e lo dichiara nullo per difetto della forma pubblica richiesta dall’articolo 768-ter c.c. La Corte d’appello, al contrario, lo ritiene un contratto atipico valido e condanna un figlio al pagamento di oltre 1,9 milioni di euro in forza di una garanzia fideiussoria prestata nel contesto di una transazione del luglio 2010. La Cassazione, investita di cinque motivi di ricorso, accoglie il primo e cassa con rinvio.
Prima ancora di interrogarsi se l’accordo del 2008 fosse o meno un patto di famiglia ai sensi dell’articolo 768-bis c.c., occorreva porsi una domanda logicamente anteriore: che tipo di effetti produceva quell’accordo? Reali, con trasferimento immediato delle partecipazioni? O obbligatori, con obbligo di trasferirle in futuro? La risposta non è indifferente. È, anzi, la chiave dell’intera vicenda. E la risposta è scritta nell’atto introduttivo del giudizio, che né la Corte d’appello né la Cassazione sembrano avere adeguatamente letto.



