Patti di non concorrenza e “territorio digitale”: il limite che il diritto non può abbandonare
di Claudio Garau
La recente ordinanza del tribunale di Milano del 2 aprile scorso si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più sensibile all’impatto dell’evoluzione tecnologica sui patti di non concorrenza: fino a che punto la digitalizzazione del lavoro può incidere sulla nozione giuridica di “limite territoriale”, senza comprometterne la funzione di garanzia?
Il caso concreto traeva origine da un patto di non concorrenza stipulato con un private banker, nel quale il vincolo geografico risultava formalmente ancorato a specifiche aree (Svizzera, Lussemburgo e alcune regioni italiane), ma sostanzialmente esteso - mediante clausole di cosiddetta “remotizzazione” - anche ai luoghi in cui l’attività lavorativa “producesse in tutto o in parte i propri effetti” o venisse “utilizzata”. Proprio tale estensione ha condotto il Collegio a dichiarare la nullità dell’intero accordo per indeterminatezza del limite di luogo.
Il fulcro della decisione si colloca nell’articolo 2125 c.c., norma che condiziona la validità del patto di non concorrenza alla compresenza di requisiti stringenti: forma scritta, corrispettivo adeguato, limiti di oggetto, tempo e luogo determinati o determinabili. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali requisiti non hanno mera natura formale, ma assolvono a una funzione sostanziale di tutela della libertà lavorativa e della consapevolezza negoziale del prestatore (Cass. 13050/2025).
A ben vedere, la questione non è soltanto interpretativa. È strutturale. Il lavoratore deve poter valutare ex ante l’estensione del sacrificio richiesto - calibrando le proprie scelte professionali - ma proprio su questo piano le clausole di “remotizzazione” mostrano la loro fragilità sistematica.



