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Fisco

Pagare o non pagare l’interpello in presenza della “particolare complessità”: questo è il problema (dopo il “correttivo Irpef/Ires”)

di Annalisa Cazzato

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Blast
nov 20, 2025
∙ A pagamento

Sono passati più di due anni dall’approvazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 111 del 2023) e, ancora, alcuni principi direttivi della stessa non riescono a prendere concretamente corpo, vuoi per la mancata adozione degli atti di attuazione vuoi, prima di tutto, per l’estremo polverone che alcuni di essi hanno sollevato.

È questo il caso della previsione, di carattere non proprio nazional-popolare, dell’interpello “a pagamento” (rectius, dell’interpello subordinato al versamento di un contributo, di ammontare non prestabilito dalla legge ma da parametrarsi, a cura di un decreto ministeriale, sulla base di alcuni fattori stabiliti dall’articolo 11, comma 3, dello Statuto, modificato dal decreto legislativo 219 del 2023) che non pochi mal di pancia ha creato, tenuto conto che la previsione di una fee (di per sé non nuova nel mondo fiscale, se si guarda all’esperienza piuttosto recente dei ruling internazionali) è stata da più parti tacciata come una previsione contraria alla valorizzazione della compliance e all’idea che servizio pubblico, quindi gratuito, sia anche il “supporto” che l’amministrazione finanziaria fornisce ai contribuenti, specie se non strutturati e non assistititi, nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie.

Vero è che il sistema tracciato dalla legge delega sul punto si compone di vari e articolati tasselli che, letti unitariamente, aiutano a comprendere meglio la portata della previsione di un contributo: il legislatore della delega parte dalla consapevolezza che l’interpello è ormai uno strumento deflazionato, da un lato, e abusato, dall’altro e che, nel mentre, la ricca prassi amministrativa, ormai tendenzialmente tutta pubblica, può fornire al ricercatore attento svariate risposte a diversi dubbi, rendendo inutile la reiterazione di istanze di interpello “similari”. Proprio in questa direzione, il legislatore della riforma, da un lato, ha incentivato e promosso l’adozione di circolari generali di indirizzo e orientamento dei contribuenti nei casi concreti e, dall’altro, ha introdotto il servizio di consultazione semplificata, destinato ad assecondare le prime, più elementari, esigenze di chiarimento dei contribuenti.

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