Organo di controllo negli ETS: la bussola per orientarsi tra rischi fiscali e sostenibilità giuridica
di Pamela Rinci
Nel complesso universo del Terzo Settore, l’apparente semplicità delle buone intenzioni si scontra spesso con la complessità di una normativa tecnica, multilivello e in continua evoluzione.
Il Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) ha certamente introdotto una cornice più ordinata, ma con essa anche nuove responsabilità. Tra queste, una in particolare merita attenzione: la corretta qualificazione delle attività svolte dall’ente, punto cardine per mantenere la propria legittimità giuridica e fiscale.
In questo contesto, l’Organo di Controllo assume un ruolo chiave: non solo come garante della regolarità contabile e statutaria, ma come presidio attivo di legalità e alleato strategico nella prevenzione dei rischi.
Distinguere tra attività istituzionali (articolo 5 CTS), le attività diverse (articolo 6 CTS) e attività commerciali non è un esercizio burocratico, ma il vero spartiacque tra sostenibilità e rischio sanzionatorio.
Sbagliare significa esporsi a conseguenze rilevanti: dalla perdita delle agevolazioni fiscali fino alla cancellazione dal RUNTS, passando per verifiche tributarie, sanzioni e danni reputazionali.
E qui entra in scena l’importanza di una funzione di controllo consapevole, competente, proattiva.
Non è più sufficiente, oggi, che l’organo di controllo si limiti a verificare la regolarità contabile o la conformità statutaria. Il suo compito evolve e si amplia: è chiamato a essere sentinella attiva della correttezza fiscale dell’ente, presidio tecnico capace di individuare preventivamente zone d’ombra, ambiguità interpretative o derive operative.
L’organo di controllo deve promuovere l’adozione di strumenti di tax compliance, anche in forma semplificata, capaci di individuare le aree a rischio; segnalare operazioni economicamente rilevanti; monitorare l’esatta tenuta della contabilità secondo gli schemi e i principi contabili ETS, nonché la tenuta della contabilità separata richiesta dall’articolo 87 CTS.
La mappatura come strumento operativo: dalla fotografia delle attività all’adeguatezza degli assetti.
Nel contesto sempre più articolato del Terzo Settore, parlare di mappatura delle attività significa andare ben oltre la distinzione formale tra "istituzionale" e "commerciale". Significa costruire un quadro integrato, veritiero e aggiornato delle attività effettivamente svolte, in grado di riflettere fedelmente la missione dell’ente, la sua struttura operativa e la sua esposizione - reale - ai rischi fiscali e giuridici.
Questa mappatura, per essere realmente efficace, deve poggiarsi su un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, così come richiesto anche dall’articolo 2086, secondo comma, del Codice Civile (applicabile anche agli ETS in forma societaria o con strutture complesse ed ampie).
Un assetto adeguato non è solo un requisito formale, ma il presupposto funzionale per il buon governo dell’ente, che consente:
- una corretta classificazione e rappresentazione delle attività;
- un’efficace separazione tra aree istituzionali, diverse e commerciali;
- la tracciabilità dei flussi economici, delle raccolte fondi e delle responsabilità decisionali;
- la capacità di anticipare le criticità e gestire tempestivamente le non conformità.
In questo quadro, l’Organo di Controllo assume una funzione strategica. Non è solo chiamato a verificare "a posteriori" la correttezza dei bilanci o la coerenza statutaria, ma a svolgere un ruolo attivo nel valutare l’efficacia degli assetti e la loro idoneità a prevenire i rischi operativi e fiscali.
Con il supporto di strumenti digitali e modelli di Tax Control Framework adattati al Terzo Settore, l’organo di controllo può – e deve – segnalare:
- incoerenze tra attività effettive e previsioni statutarie;
- attività a vocazione commerciale latente, non formalmente classificate come tali ma potenzialmente rilevanti ai fini tributari;
- “zone grigie” nella gestione contabile, con possibile commistione tra attività e flussi finanziari;
- inadeguatezze negli adempimenti verso il RUNTS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Amministrazione finanziaria, anche in termini di documentazione, rendicontazione e trasparenza.
In questo senso, è essenziale promuovere un dialogo continuo e strutturato tra l’organo di controllo e la direzione amministrativa e gestionale dell’ente.
La costruzione di flussi informativi periodici, chiari e condivisi, rappresenta un presidio fondamentale per rendere effettivo il controllo e trasformarlo in un “alleato operativo”, capace di accompagnare l’ETS nella crescita, nella conformità e nella sostenibilità.
Prevenzione e visione: la vera forza del Terzo Settore
Nel Terzo Settore la forza della missione sociale deve essere sostenuta da una struttura solida, consapevole e responsabile.
Quando le incertezze operative o i rischi fiscali non vengono governati con lucidità, si corre il rischio che proprio ciò che rende un ETS “speciale” – il suo scopo solidaristico – venga compromesso(!).
Un ente che sceglie di dotarsi di una funzione di controllo consapevole e attenta, capace di supportare la governance nella mappatura delle attività effettive e dei relativi rischi, dimostra di voler custodire – nel tempo – la propria identità, la propria reputazione e il proprio impatto sociale.
D’altronde, come scriveva Seneca, “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” e, in un ETS, il controllo è quella bussola silenziosa, ma indispensabile, che permette di restare sulla rotta della coerenza, della trasparenza e della responsabilità.