Oramai al 31/12 non scade più nulla. Attenzione quando è stato consegnato un Pvc
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
Trascorso il 31 dicembre scorso, senza avere ricevuto uno schema di atto o un atto di accertamento, si potrebbe pensare che l’annualità 2019 risulti “decaduta”.
In realtà, potrebbe non essere così. Infatti, occorre considerare una sospensione dei termini di accertamento che spesso rimane “sottotraccia”. Si tratta, in particolare, della sospensione di 30 giorni a seguito della consegna di un Pvc, disciplinata dall’articolo 5-quater, comma 4, del Dlgs n. 218/1997, norma introdotta nel contesto dell’istituto dell’adesione ai verbali di constatazione.
Entrando nel merito, la previsione stabilisce che, con riferimento ai verbali consegnati a partire dal 30/04/2024, i termini di accertamento rimangono sospesi, in ogni caso – quindi indipendentemente dall’adesione integrale al contenuto degli stessi (semplice, o condizionata alla rimozione degli errori manifesti) – per 30 giorni.
In altri termini, se l’accertamento scaturisce da un Pvc, tralasciando per un attimo la consegna dello schema di atto, il dies ad quem per la notifica non è più il 31 dicembre (del quinto o del settimo anno successivo, a seconda che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata oppure che sia stata omessa), bensì il 30 gennaio dell’anno successivo.
Questa traslazione del termine finale a favore degli uffici genera altresì un effetto ulteriore quando si incrocia con la disciplina del contraddittorio preventivo di cui all’articolo 6-bis dello Statuto.
La proroga di 120 giorni prevista dal terzo comma di tale disposizione opera, infatti, solo se il termine assegnato per presentare le osservazioni (60 giorni) scade dopo il termine di decadenza, oppure se tra la scadenza di tale termine e quello di decadenza intercorrono meno di 120 giorni.



