Con il Provvedimento n. 42022/2026 del direttore dell’agenzia delle Entrate risulta finalmente operativo il regime del TCF opzionale riservato ai soggetti privi dei requisiti per accedere al regime di adempimento collaborativo.
Disponibile il modello, emergono tuttavia diverse criticità che, se non gestite correttamente, potrebbero mettere a rischio il successo di un regime che, sin dalla sua introduzione, ha suscitato diverse perplessità: a fronte di un onere pressoché identico a quello per l’ammissione al regime di adempimento collaborativo (TCF certificato e identico set documentale), gli effetti premiali risultano infatti limitati alla disapplicazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie dei rischi fiscali comunicati con istanza di interpello.
Analizzando il comunicato stampa e il Provvedimento dell’Agenzia, emerge un’ulteriore criticità: la centralizzazione di tutte le attività all’Ufficio Adempimento Collaborativo incardinato nella Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale.
È questo ufficio, infatti, che riceverà le istanze e i relativi allegati obbligatori all’indirizzo PEC dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it. In contraddizione con quanto previsto dal DM 9 luglio 2025, i punti 4.2 e 5 del Provvedimento indicano l’ufficio Adempimento Collaborativo quale unico competente per la verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime. Il DM, invece, prevedeva che l’Agenzia delle entrate “in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente” verificasse il possesso dei requisiti e, in caso di esito negativo, del venir meno dei requisiti per l’esercizio dell’opzione o dell’inosservanza dei doveri assunti, ne sancisse la decadenza retroattiva dall’inizio del periodo d’imposta, facendo intendere che il controllo sarebbe stato effettuato dagli uffici territorialmente competenti.



