Il “reddito digitale” ha una qualità ingannevole: sembra leggero. Non passa da un registratore di cassa, non occupa scaffali, non richiede un negozio e spesso nasce da abbonamenti, contenuti, visualizzazioni, piattaforme estere e pagamenti frazionati. Sembra muoversi in uno spazio diverso da quello in cui, tradizionalmente, il Fisco è abituato a cercare. Ma è solo un’apparenza.
Il recente caso della creator attiva su OnlyFans, residente nell’area di Mestre, alla quale la Guardia di Finanza di Venezia avrebbe contestato oltre 422.000 euro non dichiarati, mostra che anche la ricchezza più immateriale lascia tracce molto concrete. Secondo le ricostruzioni di stampa, la giovane avrebbe accumulato quei proventi in circa cinque anni, vendendo contenuti destinati a un pubblico adulto, con una platea di circa 350.000 follower e oltre 73 milioni di visualizzazioni.
Numeri che bastano a chiarire una cosa: la creator economy non è più una nicchia laterale, hobbistica o difficilmente afferrabile. È un mercato capace di produrre redditi rilevanti, misurabili e, soprattutto, fiscalmente intercettabili.
Gli accertamenti sarebbero stati svolti anche attraverso l’incrocio dei dati ottenuti tramite i meccanismi di cooperazione amministrativa europea, che consentono alle amministrazioni finanziarie di acquisire informazioni dai gestori delle piattaforme digitali. Il punto è decisivo: ciò che nasce online non resta necessariamente opaco. I flussi si muovono sulle piattaforme, ma le piattaforme producono dati. E quei dati, prima o poi, possono arrivare al Fisco.
Fin qui, però, non c’è nulla di davvero sorprendente. Se una persona guadagna attraverso una piattaforma digitale, quei compensi non diventano invisibili solo perché derivano da contenuti online. Possono generare obblighi dichiarativi, IVA e contributivi. Possono rientrare, se ne ricorrono i presupposti, in un regime agevolato oppure nei regimi ordinari. Cambia il mezzo, non il principio: dove c’è capacità contributiva, il Fisco prova a esserci.
Il profilo più interessante, allora, non è che una creator debba pagare le imposte sui redditi prodotti online. Questo è il minimo. Il profilo più interessante è che, in certi casi, non paga soltanto le imposte. Paga anche la morale.
Alla creator veneziana, oltre alle contestazioni relative alle imposte, agli oneri previdenziali e ai tributi indiretti, sarebbe stata applicata anche la cosiddetta “tassa etica”: l’addizionale del 25 per cento prevista dall’articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005 per i redditi derivanti, tra l’altro, dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico.
Non si tratta di un’imposta costruita sullo strumento digitale, ma sulla natura del contenuto. Il legislatore non guarda soltanto al reddito prodotto; guarda anche al modo in cui quel reddito è stato prodotto e decide che, se proviene da una determinata attività, debba sopportare un prelievo ulteriore.
È qui che la vicenda smette di essere un normale caso di evasione fiscale e diventa più scomoda. La tassazione ordinaria dice: “hai guadagnato, quindi contribuisci”. La tassa etica aggiunge: “hai guadagnato in un settore che l’ordinamento considera meritevole di un trattamento speciale, quindi contribuisci di più”. Il Fisco non si limita a misurare la capacità economica; incorpora, almeno in parte, un giudizio sul contenuto dell’attività.
La formula è curiosa già nel nome. “Tassa etica” sembra quasi un ossimoro. Il tributo, in teoria, dovrebbe essere cieco rispetto alla simpatia o all’antipatia morale per il reddito che colpisce. Dovrebbe chiedersi quanto si è prodotto, non quanto piaccia al legislatore ciò che è stato prodotto. Eppure qui accade proprio questo: alcune attività vengono isolate, qualificate come sensibili e assoggettate a un sovrapprezzo fiscale.



