La disciplina IVA concernente il distacco di personale è divenuta di grande attualità a seguito della sentenza della Corte di giustizia della UE dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, la quale aveva ad oggetto la disposizione nazionale che regolava situazioni di questo tipo, ossia l’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988.
Tale ultima disposizione, in particolare, prevedeva che non sono da intendere rilevanti agli effetti IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, sancendo dunque l’irrilevanza ai fini dell’imposta di tali prestazioni di servizi perché prive del requisito oggettivo.
La descritta norma è stata spesso causa di abusi, dal momento che operazioni di distacco di personale, escluse dall’IVA, frequentemente celavano in realtà vere e proprie prestazioni di servizio.


