Nullità o breach of trust? Il confine tra invalidità genetica e patologie attuative secondo Cassazione n. 34208/25
di Daniele Muritano
Con l’ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34208, la Corte di cassazione si è pronunciata su un contenzioso sorto attorno a un trust regolato dalla legge di Jersey. Il trust, istituito il 5 dicembre 2012, aveva a oggetto partecipazioni societarie; il trustee era un familiare del disponente e due congiunti risultavano beneficiari.
Nel dicembre 2019 disponente e trustee stipulavano un atto di “modificazioni e integrazioni” dell’atto istitutivo, autenticato nelle firme, con cui veniva introdotta la figura del guardiano. Nel gennaio 2020 i beneficiari apprendevano che il guardiano aveva richiesto lo “scioglimento” del trust, poi avvenuto il 3 febbraio 2020. Subito dopo, con un atto privo di data (registrato il 10 febbraio 2020 ma iscritto nel Registro delle imprese il 5 febbraio 2020), il trustee disponeva la retrocessione delle quote al disponente; quest’ultimo, a sua volta, trasferiva la nuda proprietà delle partecipazioni a un’ulteriore familiare. I beneficiari agivano in giudizio sostenendo che l’intera sequenza era stata architettata per svuotare il trust e neutralizzare la destinazione finale del fondo.
Il Tribunale dichiarava inefficaci: l’atto modificativo del 2019, la nomina del guardiano, la richiesta di scioglimento, l’atto di retrocessione al disponente e l’atto successivo di trasferimento a terzi; quindi, preso atto dell’intervenuta cessazione del trust, disponeva l’assegnazione/trasferimento ai beneficiari del fondo in trust. La Corte d’appello confermava integralmente, respingendo, in particolare, la tesi della nullità del trust sostenuta dai convenuti (disponente, trustee, guardiano e titolare delle partecipazioni).
La ratio decidendi della pronuncia è chiara: il trust è “riconoscibile” se l’atto assicura segregazione e autonomia del trustee; gli eventuali abusi del potere di revoca del disponente e il conseguente venir meno dell’indipendenza del trustee non producono nullità genetica ma, semmai, violazione degli obblighi fiduciari.
La distinzione tracciata dalla Corte ha un valore sistematico: delimita i confini tra giudizio sulla “struttura” del trust e giudizio sul suo “funzionamento”. Il primo attiene alla riconoscibilità del trust ex articolo 2 Conv. Aja e si misura sul contenuto dell’atto: segregazione, titolarità formale del trustee, potere-dovere di gestione secondo i termini del trust. Il secondo riguarda la concreta attuazione del programma e, se deviata, non produce invalidità genetica ma legittima l’attivazione di rimedi: responsabilità per breach of trust, rimozione o sostituzione del trustee, inefficacia degli atti compiuti in violazione del trust e tutela conservativa del fondo. In questo quadro, la pronuncia contribuisce a evitare che la categoria della “nullità” diventi una scorciatoia sanzionatoria di condotte abusive, imponendo invece di distinguere tra vizio del vincolo e vizio dell’esecuzione.



