Novità e criticità in tema di conferimento d’azienda e riporto delle perdite
di Marco Cramarossa
Il Dl 84/2025, come convertito, ha inserito nell’articolo 176 del TUIR il comma 5-bis, stabilendo che alla società conferitaria si applicano le disposizioni dell’articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e assumendo quale parametro quantitativo l’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.
La tecnica normativa impiegata è quella del rinvio adattato. L’estensione al conferimento d’azienda del presidio antielusivo specifico, tradizionalmente operante nelle fusioni e scissioni, mira a sorvegliare l’utilizzo delle perdite fiscali, di eccedenze ACE e interessi passivi indeducibili in presenza di operazioni neutrali che consentono di acquisire un compendio produttivo idoneo a generare capienza futura, ovvero la compensazione intersoggettiva tra utili e perdite. Il rischio tipico è il conferimento di un’azienda in utile in una società con perdite pregresse quando il vantaggio fiscale risulti la principale, se non unica, giustificazione economica dell’operazione.
Il comma 5-bis, è bene chiarirlo, non introduce alcuna disciplina di trasferimento di perdite dal conferente alla conferitaria, posto che, nel conferimento d’azienda, le perdite del soggetto conferente restano nella sua sfera e non seguono l’azienda conferita. Pertanto, il rinvio al comma 10 dell’articolo 173 opera su un solo lato dell’operazione, quello della società conferitaria preesistente che già riporta perdite o altre eccedenze e che, dopo il conferimento, può disporre di nuovi flussi reddituali e una “sostanza fiscale” potenzialmente compensabile.



