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Fisco

Nota di variazione per nullità del contratto: la Cassazione fissa i paletti temporali

di Andrea Gaeta

feb 09, 2026
∙ A pagamento

Con la sentenza n. 2787, depositata l’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di sopravvenuta declaratoria giudiziale di nullità di un contratto, la facoltà di operare la variazione in diminuzione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, deve essere esercitata entro una precisa cornice temporale. La mancata emissione della nota di variazione entro il termine previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione non costituisce una violazione “meramente formale”, ma preclude la possibilità di rettificare l’imposta dovuta.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine da una vicenda in cui un prestatore di servizi aveva emesso una fattura con addebito di IVA per un’operazione di permuta immobiliare. Successivamente, il contratto sottostante era stato dichiarato nullo ex tunc con una sentenza passata in giudicato. Nonostante il venir meno del presupposto impositivo, la società non aveva provveduto a emettere la nota di variazione in diminuzione per stornare l’IVA, ritenendo che la nullità, operando retroattivamente, rendesse l’imposta ab origine non dovuta e, di conseguenza, l’adempimento procedurale un mero formalismo. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato, aveva iscritto a ruolo l’imposta indicata nella fattura e confluita nella dichiarazione.

La Corte di Cassazione, riformando la decisione di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente, ha seguito un percorso argomentativo rigoroso, fondato sul coordinamento sistematico delle norme che disciplinano il funzionamento dell’IVA.

Il punto di partenza è l’articolo 26, comma 2, del Dpr n. 633/1972, che attribuisce al cedente o prestatore il diritto di recuperare l’imposta qualora un’operazione venga meno, tra le altre cause, per “dichiarazione di nullità”. La Corte chiarisce subito un aspetto fondamentale: il limite temporale di un anno, previsto dal successivo comma 3, non si applica in questo caso, poiché esso riguarda le variazioni che dipendono da un “sopravvenuto accordo fra le parti” e non da una pronuncia giudiziale.

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