Nessun obbligo di risarcimento per chi causa danni all’aggressore mentre si difende da un grave reato: il nuovo DDL del Governo
di Francesca Negri
In questi giorni si parla e si scrive molto del caso del gioielliere di Cuneo, condannato con sentenza definitiva per il duplice omicidio di due rapinatori (e per il tentato omicidio di un terzo, rimasto ferito) che ha inseguito subito dopo la rapina e ha ucciso fuori dal negozio mentre stavano scappando.
Il dibattito riguarda diversi aspetti:
la quantificazione della pena (la condanna per i due omicidi è stata di 14 anni e 9 mesi), ritenuta da alcuni eccessiva;
il mancato riconoscimento della c.d. legittima difesa, considerato errato da alcuni e invece, si tiene a sottolineare, correttamente esclusa dai giudici, secondo quanto stabilito dalla legge;
infine, il risarcimento dei danni ai famigliari delle vittime cui l’imputato è stato condannato.
Non è mia intenzione inasprire la discussione, perché ritengo che le sentenze non debbano essere oggetto di opinioni: possono, al più, essere spiegate, commentate, anche criticate, ma vanno comunque rispettate.
Il motivo per cui ne parliamo è un altro: il Governo si è affrettato a proporre una legge dopo un fatto che non avrebbe dovuto ispirarla, e proprio sull’ultimo degli argomenti di uno scontro diventato anche politico. Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 14 luglio 2026 per presentare un nuovo DDL in materia di sicurezza che, fra le altre disposizioni, ne introduce una che esclude appunto il diritto al risarcimento per chi, in occasione della commissione di alcuni gravi reati, specificamente indicati nel disegno di legge, subisce un danno a opera della persona offesa.



