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Diritto

Nel lavoro pubblico non basta essere innocenti: il silenzio può costare il licenziamento

di Claudio Garau

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apr 07, 2026
∙ A pagamento

Nell’odierno mondo dell’occupazione, soprattutto nella PA, sta emergendo una verità scomoda e, in qualche modo, inaspettata. Non basta più non commettere illeciti per dirsi al sicuro. La linea di confine tra responsabilità disciplinare e irrilevanza della condotta del lavoratore si è spostata. Oggi passa, sempre più spesso, da ciò che si sceglie di non fare.

La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4684/2026 è emblematica, perché lo dimostra in modo netto. Le dinamiche del caso concreto, da cui è insorta la disputa giudiziaria, ci suggeriscono che l’inerzia, talvolta, può diventare colpa.

Un dirigente, incaricato di vigilare sulla gestione di fondi pubblici, viene coinvolto in un’indagine penale su gravi irregolarità. Ma non è lui a sottrarre risorse, né a orchestrare il sistema illecito. Secondo quanto emerge dagli atti, l’uomo era consapevole delle anomalie e, nonostante ciò, non è intervenuto, non ha segnalato né esercitato i controlli dovuti. Un profilo basso, anzi omertoso. Tace e non dissente apertamente.

Il procedimento penale si conclude con un’assoluzione “per non aver commesso il fatto”. Ma il parallelo procedimento disciplinare, sospeso in attesa dell’esito penale, riprende e si chiude con il licenziamento. Una doccia fredda che, in fondo, sa di beffa. La ragione è presto detta: quella condotta omissiva, quell’inerzia consapevole, viene ritenuta incompatibile con i doveri di servizio e tale da recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’amministrazione pubblica. È un’espulsione dall’ente, presso cui era sotto contratto, non per ciò che ha fatto, ma per ciò che - consapevolmente - non ha fatto.

A parere di chi scrive, il senso della decisione in oggetto sta anche in un principio tanto noto quanto spesso frainteso: quello dell’immutabilità della contestazione disciplinare ai sensi dell’articolo 7 legge 300/1970. Tale principio, infatti, riguarda solo la corrispondenza tra i fatti contestati al lavoratore e quelli posti a fondamento del recesso, ma non si estende alla loro qualificazione giuridica.

In altri termini, ciò che non può mutare sono i fatti materiali, mentre resta possibile una diversa qualificazione degli stessi sotto il profilo tecnico-giuridico. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di immutabilità attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che giustificano il licenziamento, senza attenere all’indicazione delle norme violate (Cass. n. 7105/1994). Inoltre, la qualificazione giuridica del fatto rappresenta un proprium del giudice e non del datore di lavoro (Cass. n. 11540/2020).

Ebbene, il dirigente ricorrente ha contestato proprio questo. Sostenendo che l’amministrazione abbia modificato l’addebito, passando da una contestazione legata al concorso in peculato a una sostanzialmente riconducibile al favoreggiamento, senza riaprire il procedimento disciplinare e senza garantirgli l’esercizio del pieno diritto di difesa.

La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto questa sua lettura difensiva. Non c’è stata, secondo i giudici di piazza Cavour, alcuna mutazione sostanziale del fatto. Fin dall’origine l’addebito ruotava attorno a una condotta ben precisa: la consapevole omissione di controllo e intervento, a fronte di gravi illeciti. Fatti, non qualificazioni, si diceva.

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