Con la recente ordinanza n. 6988 del 24 marzo scorso, la Cassazione torna a fare chiarezza su un tema che negli ultimi anni ha generato non poche incertezze applicative: il rapporto tra NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il caso prende le mosse da una lavoratrice che, a seguito di un accordo conciliativo in sede sindacale con incentivo all’esodo, aveva percepito l’indennità di disoccupazione; successivamente l’INPS ne aveva richiesto la restituzione, ritenendo insussistente il requisito della disoccupazione involontaria.
Nel giudizio di merito, sia il Tribunale che la Corte d’appello di Bologna avevano dato ragione alla lavoratrice, valorizzando il contesto in cui era maturata la cessazione del rapporto, ossia una riorganizzazione aziendale con riduzione del personale. In questa prospettiva, la risoluzione consensuale veniva letta come sostanzialmente riconducibile a una situazione di perdita involontaria del lavoro, anche attraverso un’applicazione analogica della disciplina prevista per l’offerta di conciliazione ex Jobs Act.
La Cassazione, tuttavia, ribalta questo approccio con un’impostazione rigorosa e, per certi versi, inevitabile. Il punto di partenza è la natura eccezionale della disciplina che consente l’accesso alla NASpI anche in presenza di cessazioni formalmente consensuali: l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 22/2015 individua in modo tassativo le ipotesi rilevanti, limitandole alle dimissioni per giusta causa e alla risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura ex articolo 7 della legge n. 604/1966.
Proprio questa tassatività diventa il perno della decisione. La Corte afferma che non è consentito estendere in via analogica tali ipotesi, in assenza di una lacuna normativa. Nel caso di specie, infatti, la fattispecie della risoluzione consensuale è già disciplinata dal legislatore, che ne circoscrive espressamente gli effetti ai fini dell’accesso alla NASpI. Non vi è dunque alcuno spazio per interpretazioni estensive che finirebbero per alterare l’equilibrio voluto dalla norma.



