Molestie sul lavoro: il recente decreto sicurezza introduce importanti novità
di Francesca Negri
Il decreto legge 159/2025, convertito nella legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha modificato il Testo Unico Sicurezza (Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81), inserendo all’articolo 15, quello relativo alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la lettera z-bis. Questa nuova disposizione prevede, come misura generale per i datori di lavoro, “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori...nei luoghi di lavoro…”.
Prima di analizzare gli effetti di questa novità legislativa, è importante precisare che nel linguaggio comune le molestie sono quei comportamenti indesiderati, fastidiosi che producono un turbamento del benessere fisico o della tranquillità spirituale di una persona.
La molestia può essere psicologica (per esempio le vessazioni, le umiliazioni), discriminatoria (fondata cioè sulle caratteristiche personali di un soggetto, come la razza, il genere, la religione, l’origine, eccetera), ma anche sessuale. Il codice delle pari opportunità fra uomo e donna (decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198), all’articolo 26, definisce molestie sessuali “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” e precisa che sono forme di discriminazione che si possono esprimere in forma fisica, verbale o non verbale.
La Convenzione OIL n. 190 del 2019 (Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro) definisce la molestia nel mondo del lavoro come un “insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere”.
Nell’ambito del diritto penale, le molestie, se si realizzano con determinate modalità, possono anche integrare reati differenti, come per esempio lo stalking (gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis del codice penale) o i maltrattamenti.
L’inserimento nell’articolo 15 del decreto legislativo 81/2008 della programmazione di misure di prevenzione di violenze e molestie determina diversi effetti, tutti estremamente importanti. Prima di tutto dal punto di vista culturale, perché riconoscere esplicitamente che le molestie rappresentano un vero e proprio rischio lavorativo contribuisce ad affermarne l’importanza e quindi a stimolare una maggiore consapevolezza sul fatto che non siano accettabili.



