Miss Italia vs. Ditonellapiaga: quando il marchio perde contro la libertà d'espressione
di Antonello Cassone e Pietro Alò
Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Patrizia Mirigliani, titolare del marchio Miss Italia, contro l’utilizzo di quella denominazione come titolo del nuovo album della cantautrice romana Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, assistita nel procedimento dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza per conto della casa discografica BMG.
La pronuncia — al di là del clamore mediatico che inevitabilmente accompagna qualunque vicenda che intrecci pop culture e aule di tribunale — merita una lettura attenta da parte di chi si occupa professionalmente di gestione della proprietà intellettuale, di consulenza aziendale e di tutela degli asset immateriali d’impresa. Perché contiene una lezione che va ben oltre il destino commerciale di un disco.
La sezione specializzata in materia di impresa ha stabilito che il titolo dell’album rientra nell’alveo della libertà d’espressione artistica costituzionalmente garantita e non intacca la dignità del marchio altrui, respingendo così la tesi della ricorrente secondo cui l’uso di quella denominazione sarebbe gravemente pregiudizievole per i diritti esclusivi connessi al brand, per l’immagine del concorso e per la reputazione delle sue partecipanti — tesi che Mirigliani aveva peraltro anticipato già lo scorso febbraio, quando Ditonellapiaga aveva partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Che Fastidio!”. Mirigliani aveva dichiarato pubblicamente di non gradire l’associazione tra il nome Miss Italia e la parola “disperata”, rivendicando un diritto di controllo sull’immaginario evocato dal proprio marchio che, come il tribunale ha ora chiarito, non trova fondamento nell’ordinamento vigente. Dal punto di vista del diritto commerciale e della gestione della proprietà intellettuale, la pronuncia riafferma un principio che i titolari di brand forti tendono sistematicamente a sottovalutare o a dimenticare quando si trovano in una posizione dominante sul mercato: la registrazione di un marchio non conferisce un diritto assoluto e illimitato sull’utilizzo di quella denominazione in qualsiasi contesto comunicativo; il Codice della Proprietà Industriale tutela il marchio registrato contro l’uso in funzione distintiva, ovvero quando l’utilizzo rischia di generare confusione nell’utente medio circa il collegamento tra il prodotto o servizio e il titolare del marchio, ma non estende quella tutela fino a trasformare il titolare in arbitro esclusivo di ogni evocazione culturale o artistica della propria denominazione. “Miss Italia”, del resto, non è soltanto un marchio registrato e gestito commercialmente: è, da oltre ottant’anni, un’icona della cultura popolare italiana.
Sul piano strettamente economico la vicenda offre però una lezione altrettanto netta e forse ancora più utile per chi assiste quotidianamente le imprese nelle loro scelte strategiche: la tutela cautelare d’urgenza — che richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ovvero la ragionevole probabilità che il diritto vantato esista, e del periculum in mora, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio ordinario — non può essere strumentalmente azionata ogni qual volta il titolare di un brand è infastidito da un’”associazione” non gradita o ritiene che l’evocazione del proprio marchio in un contesto artistico non rifletta l’immagine che intende proiettare sul mercato; i costi di questa scelta, per chi la compie senza adeguata valutazione preliminare, non sono soltanto quelli diretti e misurabili del procedimento legale — compensi degli avvocati, spese di giudizio, tempo manageriale sottratto ad attività produttive — ma comprendono anche, e forse soprattutto, il rischio concreto del cosiddetto Streisand Effect; cioè il fenomeno secondo cui il tentativo di sopprimere o oscurare un’informazione, un’opera o un titolo amplifica esponenzialmente la visibilità mediatica di quest’ultimi, con il risultato che Patrizia Mirigliani, con il suo ricorso, ha ottenuto esattamente l’opposto di ciò che cercava: ha garantito all’uscita del disco di Ditonellapiaga una copertura giornalistica nazionale capillare e prolungata che difficilmente una campagna promozionale tradizionale, per quanto ben finanziata, avrebbe potuto acquistare sul mercato a parità di condizioni.
Per chi, dunque, come il commercialista o il consulente d’azienda, assiste le imprese nella gestione e nella valorizzazione del portafoglio marchi, questo caso è un promemoria prezioso e articolato: la difesa della proprietà intellettuale richiede strategia, proporzionalità, valutazione preventiva dell’impatto reputazionale dell’azione legale stessa e, non da ultimo, la capacità di distinguere tra una minaccia reale al valore patrimoniale del marchio e una semplice irritazione del titolare per un uso che non controlla, perché confondere le due cose espone l’impresa a perdite — economiche, reputazionali e relazionali — ben più significative di quelle che si intendeva prevenire, e perché i marchi, per quanto preziosi e meritevoli di tutela, non sono fortezze inespugnabili e i nomi, quando diventano linguaggio comune, appartengono a tutti.


