Miss Italia vs. Ditonellapiaga: diritto d'autore e marketing del conflitto
di Stefano Niccolai
In un’epoca in cui l’attenzione mediatica è una valuta pregiata, la notizia di un’azione legale intentata dal quasi centenario concorso di bellezza Miss Italia contro la cantante Ditonellapiaga ha rapidamente catturato l’interesse pubblico. Il pomo della discordia è l’utilizzo della denominazione “Miss Italia” come titolo del nuovo album dell’artista e di una canzone in esso contenuta. L’organizzazione del concorso ha lamentato una condotta “gravemente pregiudizievole” per i diritti esclusivi connessi al marchio, nonché per l’immagine e la reputazione dell’evento, annunciando la richiesta di inibitoria e risarcimento danni.
L’aspetto più singolare della vicenda, che la eleva da semplice disputa legale a caso di studio, è il tempismo: la contestazione è stata sollevata prima della pubblicazione della canzone e dell’album. L’azione legale si fonda quindi su informazioni preliminari e su un testo non ancora accessibile al pubblico, un dettaglio che solleva interrogativi sulla natura preventiva, e forse strategica, della mossa.
Il fulcro normativo della controversia risiede nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). L’articolo 20 tutela i marchi rinomati — e “Miss Italia” lo è indubbiamente — vietando l’uso del segno anche per prodotti non affini se tale uso, “senza giusto motivo”, consente di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio o gli reca pregiudizio. La domanda chiave è: la libertà artistica può costituire quel “giusto motivo”?



