Milleproroghe 2026: il calendario della riforma fiscale si sposta al 2027
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Il decreto-legge 200/2025 c.d. “milleproroghe”, approvato anche dal Senato, si conferma come l’ormai tradizionale appuntamento deputato a ricalibrare i tempi di alcune misure fiscali, offrendo al contempo ossigeno procedurale a contribuenti e amministrazione finanziaria. Se, per certi versi, il provvedimento appare come una necessaria boccata d’aria, per altri cristallizza quella sensazione di perenne transitorietà che caratterizza il nostro sistema tributario, trasformando il rinvio nell’unica vera costante del panorama giuridico nazionale.
Anzitutto, viene confermato il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore dei Testi unici tributari approvati in attuazione della legge delega n. 111/2023. Il riordino in materia di sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, nonché registro e altri tributi indiretti viene così differito di un anno. Come si è già sottolineato su queste pagine, siamo di fronte ad una vera e propria “sospensione tributaria”: testi normativi già pubblicati in Gazzetta Ufficiale restano in uno stato di animazione sospesa fino al 1° gennaio 2027. La scelta, giustificata dall’esigenza di coordinare i testi con i decreti correttivi in via di definizione, se da un lato mira ad evitare incoerenze applicative, dall’altro restituisce l’immagine di una riforma che fatica a trovare una definitiva stabilità.
Va segnalata anche la proroga al 30 settembre 2026 della disciplina che consente lo svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione. Pur non trattandosi di materia strettamente fiscale, l’intervento incide direttamente sull’operatività delle società chiamate all’approvazione dei bilanci e all’adozione delle principali deliberazioni assembleari. Il protrarsi di un regime nato in epoca emergenziale conferma come le modalità di partecipazione a distanza abbiano ormai assunto carattere strutturale, in attesa di una definitiva sistemazione normativa.
Di natura più tecnica, ma di rilievo non secondario, è il differimento al 1° gennaio 2027 dell’abrogazione della rettifica IVA “per masse” di cui all’articolo 19-bis.2, comma 3, del d.P.R. 633/1972. La decorrenza della soppressione viene così riallineata all’entrata in vigore del nuovo testo unico IVA, scongiurando un disallineamento tra disciplina previgente e nuovo impianto normativo. La rettifica “per masse”, istituto spesso percepito come macchinoso ma funzionale a gestire mutamenti generalizzati del regime di detrazione, resta dunque in vigore ancora per tutto il 2026, salvi i comportamenti adottati dai contribuenti nel periodo intermedio. Solo dal 1 gennaio 2027 la rettifica “analitica”, basata sulla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi, diventerà l’unico criterio applicabile, chiudendo una fase di transizione che rischiava di generare incertezze applicative.
Sul versante dell’accertamento, l’articolo 15, comma 3, del decreto proroga al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti di recupero relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” automatici e semiautomatici per i quali non siano stati assolti, da parte delle Autorità competenti, gli obblighi di registrazione. La proroga opera con riguardo ai termini che sarebbero venuti a scadenza nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025 e finisce quindi per allungare ulteriormente una finestra temporale già oggetto di precedenti interventi, incidendo – per l’effetto – su atti di recupero, crediti non spettanti o inesistenti e avvisi di accertamento. La deroga al divieto di proroga dei termini decadenziali sancito dallo Statuto del contribuente viene formalmente giustificata con l’esigenza di garantire il recupero di somme la cui determinazione è possibile solo a seguito delle dichiarazioni fiscali, in un contesto nel quale i ritardi nelle registrazioni non sono imputabili ai beneficiari. In sostanza, si prende atto delle inefficienze del sistema di registrazione e controllo e si consente che tali disfunzioni si traducano in un ampliamento dei tempi di azione dell’Amministrazione. È una scelta che privilegia l’interesse erariale alla riscossione, ma che inevitabilmente incide sulla certezza dei rapporti giuridici, comprimendo l’affidamento del contribuente nella stabilità delle proprie posizioni.
Da segnalare anche l’ulteriore proroga in materia di assicurazione contro i rischi catastrofali per le piccole e microimprese dei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico-ricettivo. L’articolo 16, comma 2, del decreto differisce infatti al 31 marzo 2026 il termine per la stipula delle polizze. Si tratta, in sostanza, di un nuovo slittamento rispetto alla scansione originaria che aveva fissato l’obbligo al 31 marzo 2025 e che, per tali imprese, era già stato posticipato al 31 dicembre 2025. Il legislatore riconosce così le persistenti difficoltà operative e di mercato che accompagnano l’attuazione dell’obbligo assicurativo, concedendo un margine temporale ulteriore – seppur limitato – a una platea particolarmente esposta alle tensioni economiche.
Nel complesso, il Milleproroghe 2026 non ridisegna il sistema, ma ne dilata i tempi. È il decreto della sospensione e del coordinamento: uno strumento che accompagna la riforma fiscale nel suo percorso di consolidamento, ma che al contempo conferma quanto il calendario normativo sia divenuto, esso stesso, oggetto di continua revisione.


