Ma veramente il cambio di destinazione d’uso può far godere più volte delle agevolazioni prima casa?
di Gianfranco Antico
L’ordinanza della Corte di Cassazione – n. 25868 del 22 settembre 2025 – che consente di fruire una seconda volta delle agevolazioni prima casa, quando il precedente immobile ha subìto un cambio di destinazione, ci sembra che abbia allargato il dettato normativo. Il riferimento è all’articolo 1, comma 1 e nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr. n. 131/1986; normativa che prevede una concessione provvisoria al momento della registrazione dell’atto, unito all’assunzione di determinati impegni e condizioni, dichiarati davanti al notaio.
È vero che la fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa è condizionata – al momento dell’acquisto – alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile, ma nel caso di specie l’abuso del diritto contestato dall’Ufficio e non riconosciuto dai giudici di Piazza Cavour ci sembra che poteva starci. Ma andiamo con ordine, per capire meglio la fattispecie posta all’attenzione.
Con rogito del 28 febbraio 2005, la contribuente ha acquistato un immobile, usufruendo delle agevolazioni cd. “prima casa”. Detto immobile veniva, tuttavia, adibito ad uso studio privato, e così la contribuente richiedeva ed otteneva la variazione d’uso e il contestuale passaggio dalla categoria catastale A/2 (abitazione civile) ad A/10 (studi privati).
Successivamente, la stessa contribuente acquistava un nuovo immobile ad uso abitativo, usufruendo ancora delle agevolazioni prima casa, non risultando più titolare di altro immobile, in virtù del fatto che il precedente immobile aveva cambiato destinazione d’uso.
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