L’ordinamento tributario italiano di nuovo condannato per violazione della CEDU: rischio paralisi per l’Agenzia?
di Chiara Forino
La sentenza della Corte di Giustizia Europea Ferrieri e Bonassisa v. Italia estende la tutela dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ai dati bancari e offre lo spunto per molte riflessioni.
In estrema sintesi, la pronuncia riunisce due distinti ricorsi contro la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di acquisire la documentazione bancaria per un periodo di tempo delimitato (2017 nel primo caso e biennio 2016-2017 nel secondo). Le banche, secondo quanto previsto dall’articolo 32 c. 7 del DPR 600/73, avevano informato i loro clienti i quali, nell’arco di pochi giorni, hanno presentato ricorso direttamente alla Corte di Strasburgo, dal momento che la richiesta, effettuata ai sensi dell’articolo 51 c. 2 del DPR 633/72 e dell’articolo 32 c. 1 del DPR 600/73, non rientra nell’elenco degli atti direttamente impugnabili ex articolo 19 del D. 546/92. Nel merito, i contribuenti hanno ritenuto eccessivamente ampio il potere discrezionale assegnato dal legislatore all’Amministrazione finanziaria e lamentato la mancanza di un controllo giurisdizionale indipendente delle misure impugnate. La Corte EDU, analizzata la normativa, la prassi e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che la richiesta di acquisire la documentazione bancaria viola l’articolo 8 della CEDU.
La prima riflessione che si pone riguarda inevitabilmente la continuità della sentenza in esame con le sentenze Italgomme (febbraio 2025) e Agrisud (dicembre 2025), con le quali la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per la violazione del medesimo articolo 8. Nella recente sentenza i giudici unionali hanno sì rilevato le recenti iniziative del legislatore italiano, ma le hanno ritenute parziali e insufficienti. Per la terza volta in un anno, quindi, Strasburgo ha ritenuto l’ordinamento tributario italiano in contrasto con la CEDU e intimato nuovamente al legislatore di attivarsi quanto prima con interventi strutturali che risolvano in modo coordinato e definitivo le violazioni rilevate.



