Attraverso il testamento solidale, il testatore, se non presenta eredi legittimi, può destinare interamente i propri beni ad uno o più enti benefici mentre, se presenta eredi legittimi, può decidere di destinare la quota disponibile dei propri beni (cioè, quella che rimane dopo aver soddisfatto il diritto di tali eredi) agli stessi enti.
Fare un testamento solidale vuol dire tramandare i propri valori, è un atto di consapevolezza e generosità.
Grazie alle agevolazioni fiscali e alla sensibilizzazione sul tema, anche in Italia si sta diffondendo questo tipo di strumento (filantropia post-mortem) al fine di destinare, a favore di cause
sociali, umanitarie, scientifiche., ecc., tutto o parte del proprio patrimonio a enti benefici, associazioni, fondazioni o organizzazioni non profit impegnate in attività umanitarie, sociali, culturali, sanitarie, scientifiche o di ricerca.
Molti Enti del Terzo Settore promuovono questa forma di donazione per garantire continuità alle proprie attività e sostenere chi ha più bisogno
Ci sono tre modalità per redigere il testamento solidale:
testamento olografo (articolo 602 C.c.): perché sia valido deve essere datato, firmato e interamente scritto a mano dal testatore;
testamento pubblico (articolo 603 C.c.): è redatto dal notaio che provvede a raccogliere le volontà del testatore alla presenza di due testimoni. Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento pubblico è conservato presso la sede del notaio, finché è in attività, e successivamente presso l’Archivio Notarile. Il notaio, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari e provvede alla sua pubblicazione;
testamento segreto (articolo 604 C.c.).
In qualsiasi forma sia redatto, il testamento è revocabile in qualsiasi momento. Non è necessario ritirarlo dal notaio o distruggerlo materialmente: è sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale si dispone la revoca del testamento precedente.
I beni oggetto del trasferimento possono essere: denaro, azioni, investimenti, beni mobili e immobili, polizze vita. Per la validità del trasferimento è necessario che il testatore individui in modo puntuale l’ente beneficiario attraverso l’indicazione di denominazione, ragione sociale, codice fiscale e luogo di ubicazione. In alternativa la scelta dell’ente può essere demandata ad un soggetto terzo.
L’attribuzione può avvenire:
a titolo di eredità: il beneficiario acquista i beni accettando l’eredità tramite beneficio di inventario;
a titolo di legato: il beneficiario acquista i beni senza bisogno di accettazione e senza acquisire i debiti.
Il testatore può vincolare l’utilizzo dei beni, concessi in eredità, indicando le finalità per cui dovranno essere impiegati. Un’ulteriore possibilità consiste nell’assegnare il patrimonio per la costituzione di una nuova fondazione ed eventualmente indicare il nome di un soggetto terzo che se ne faccia carico.
Secondo l’articolo 82, comma 2, del Dlgs 117/2017, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore. Agevolazione analoga è prevista anche per gli enti al di fuori del Terzo settore, secondo la normativa prevista sulle successioni e donazioni dove sono comprese anche fondazioni ed associazioni che operano in determinati settori di pubblica utilità.
Quando l’esecuzione è sottoposta a condizione, il beneficiario deve dimostrare entro cinque anni dal trasferimento di aver impiegato correttamente i beni, pena il pagamento dell’imposta maggiorata degli interessi legali. Se, invece, l’ETS non è iscritto al Runts o non è riconosciuto come ente non commerciale, il lascito sarà soggetto all’ordinaria imposta di successione.