Lo studio professionale come deployer: gli obblighi AI Act alla prova del 2 agosto
di Stefano Dovier
Dal prossimo 2 agosto diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): chi fornisce o utilizza sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire con persone fisiche o a generare contenuti dovrà renderne riconoscibile la natura artificiale.
Per gli studi professionali questa scadenza non ha un grande impatto in termini di adempimento puntuale, ma può diventare un buon presupposto per interrogarsi in merito al loro ruolo nella catena degli operatori disegnata dal regolamento e quali obblighi ne discendono.
Lo studio è un “deployer”
L’AI Act non regola l’intelligenza artificiale in astratto, ma assegna obblighi a figure precise. Nello specifico la norma individua due player soggetti a specifiche discipline:
il fornitore (provider) sviluppa il sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio;
l’utilizzatore (deployer) è invece la persona fisica o giuridica, o l’organismo pubblico, che lo utilizza sotto la propria autorità, salvo che l’uso avvenga nel corso di un’attività personale non professionale.
Lo studio che impiega un assistente generativo per predisporre bozze, un motore di trascrizione delle riunioni, le funzioni di riconciliazione automatica del gestionale o un chatbot sul proprio sito rientra in questa seconda categoria e non beneficia di alcun tipo di esenzione – garantita, si ribadisce, solo ai soggetti che applicano l’AI per uso privato e personale - indipendentemente dalle dimensioni e dalla struttura, dal momento che gli obblighi sono graduati sul rischio del sistema e non su chi lo utilizza.
Il confine da presidiare è semmai quello opposto, perché chi modifica sostanzialmente un sistema ad alto rischio o lo distribuisce con il proprio marchio viene considerato, ai sensi dell’articolo 25, “un fornitore”: una soglia che personalizzare i prompt o integrare un tool via API non basta a varcare, mentre sviluppare internamente uno strumento e offrirlo ai clienti come prodotto di studio può farla scattare.
La mappa del rischio negli strumenti di studio
Il regolamento gradua gli obblighi su quattro livelli, in una scala che scende dal divieto assoluto alla piena libertà.



