C’è un momento, per chiunque si occupa di crisi d’impresa, in cui ti rendi conto che le regole del gioco possono cambiare a seconda del tribunale. Non dovrebbe essere così, ma è così. E la sentenza del Tribunale di Brescia dell’11 dicembre scorso ne è l’ennesima dimostrazione. La questione è tecnica, ma le conseguenze sono brutali.
Concordato in continuità. Quattro classi di creditori votanti. Due classi votano contro: creditori chirografari ab origine che ricevono un trattamento inferiore rispetto ai crediti degradati al chirografo per incapienza. Il debitore chiede l’omologazione trasversale. Brescia dice no. Motivo: violazione del principio di non discriminazione. Degradato uguale chirografario. Punto.
Il Tribunale di Brescia commette un errore di prospettiva: ridurre tutto a categorie rigide, a etichette. L’articolo 84, comma 5 del Codice della crisi dice che la quota degradata “è trattata come credito chirografario”? Allora è chirografario in tutto e per tutto, anche sul surplus. Ma questo schematismo non regge.
L’articolo 84, comma 5 stabilisce: “è trattata come”, non “diventa”. L’equiparazione è funzionale al valore di liquidazione e al voto. Non significa che quel credito perda ogni traccia della sua natura originaria.
L’articolo 84, comma 6 e l’articolo 112, comma 2, lett. b) parlano di “classi dello stesso grado” e “classi di grado inferiore”. Non di “stessa natura giuridica”. Se il legislatore avesse voluto appiattire tutti i chirografari, queste distinzioni non avrebbero senso. Il concetto di “grado” rinvia alla graduazione delle prelazioni, non a una mera etichetta. Il legislatore ha previsto una scala mobile anche dentro il chirografo. Una graduazione interna che Brescia ignora.



