Liti pretensive e divieto di “motivazione postuma” dopo la riforma dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente
di Vincenzo Fusco
La recente ordinanza della Suprema Corte n. 3952 del 22 febbraio u.s. offre lo spunto per una riflessione in tema di motivazione degli atti di diniego, alla luce delle modifiche apportate allo Statuto del contribuente.
La Cassazione, calcando il solco già tracciato (Cass. 2.09.2022, n. 25999; Id. 21.08.2023, n. 24887; Id. 2.05.2024, n. 11835), muove dalla premessa per cui, nel giudizio avverso il diniego, il contribuente assumerebbe la “posizione sostanziale di attore”, gravato dell’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, giungendo così a ritiene che l’AF, nel costituirsi, possa prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle poste a base del rigetto, senza che ciò determini ultrapetizione; ciò in quanto l’Ufficio non avrebbe “esplicitato una pretesa” nuova, a dispetto di quanto avverrebbe tramite un avviso di accertamento, liquidazione o irrogazione di sanzioni, sicché la motivazione del rigetto non sarebbe esaustiva, ben potendo essere successivamente integrata, financo in corso di giudizio.
Ciò posto, è ancora sostenibile siffatto indirizzo alla luce delle riformate disposizioni dello Statuto?
In linea generale, la riformulazione dell’articolo 7, ad opera del D. Lgs. n. 219/2023, lungi dal configurarsi come una mera operazione di maquillage, finisce per incidere, in ottica sistematica, sia sul perimetro degli atti interessati, sia sulla qualità informativa minima che la motivazione deve assicurare.



