Liquidazione e CPB: un’uscita che non c’è, e il conto lo paga il socio superstite
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con la risposta n. 138/2026 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società di persone che, persa la componente dei soci di capitale, delibera la messa in liquidazione pur continuando a gestire il proprio patrimonio immobiliare. Una s.a.s. di gestione immobiliare, in contabilità semplificata, aveva aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025. Nel corso del 2025 i due soci accomandanti, unici titolari di capitale, esercitano il recesso; rimasta la sola socia accomandataria, socia d’opera, e constatata l’impossibilità di reintegrare i soci di capitale, viene deliberata la liquidazione.
L’istante chiedeva se tale vicenda comportasse la cessazione degli effetti del concordato per il 2025 ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del Dlgs. n. 13 del 2024, che contempla la cessazione dell’attività, e come dovesse essere trattato il reddito prodotto, nella convinzione che nulla potesse gravare sulla socia d’opera, priva di conferimenti di capitale.
L’Agenzia disattende su entrambi i fronti la ricostruzione prospettata.
Quanto alla cessazione, ne sposta il fondamento dall’articolo 21 all’articolo 19, comma 2, letto in combinato con l’articolo 4, lettera c), del D.M. 14 giugno 2024, che colloca la liquidazione ordinaria tra le “circostanze eccezionali”. La liquidazione, dunque, non determina di per sé l’uscita dal concordato: lo fa solo se ne derivano minori redditi effettivi eccedenti il 30 per cento rispetto a quelli concordati.


