L’inquadramento civilistico e fiscale degli strumenti finanziari partecipativi
di Marco Cramarossa
Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) trovano la propria disciplina civilistica nell’articolo 2346, comma 6, del Codice civile, che consente alle società per azioni di emettere, a fronte dell’apporto da parte di soci o terzi anche di opera o servizi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. Si tratta, quindi, di strumenti caratterizzati da ampia flessibilità statutaria e regolamentare, collocati in una posizione intermedia tra capitale di rischio e capitale di debito.
La qualificazione civilistica degli SFP non determina automaticamente il relativo trattamento fiscale. Ai fini tributari, infatti, occorre verificare in concreto la struttura economico-giuridica dello strumento, con particolare riguardo alla natura della remunerazione, alla partecipazione al rischio d’impresa, all’esistenza o meno di obblighi di rimborso e alla presenza di eventuali rendimenti minimi o garantiti. Il criterio fiscale centrale è contenuto nell’articolo 44, comma 2, TUIR, che distingue tra strumenti assimilabili alle azioni e strumenti assimilabili alle obbligazioni. In particolare, sono assimilabili alle azioni gli strumenti la cui remunerazione sia costituita integralmente dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente.
La prassi amministrativa ha confermato la necessità di una valutazione caso per caso (cfr. Circ. n. 42/E/2010 - par. 3.3), non essendo sufficiente la denominazione formale attribuita allo strumento. La riconducibilità degli SFP al capitale di rischio richiede che il titolare sia effettivamente esposto all’andamento economico della società emittente, sia nell’an sia nel quantum della remunerazione. In questa prospettiva, assumono rilievo le clausole del regolamento di emissione, che devono essere analizzate nella loro complessiva funzione economica.



