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Economia

L’inizio del processo di rimborso dei dazi USA: una strada ancora in via di definizione

di Ettore Sbandi

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mar 09, 2026
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Con un’importante e prima decisione, la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha accolto il ricorso di un’impresa importatrice, sancendo il diritto al rimborso dei dazi dalla stessa corrisposti – o, meglio, per la stessa contabilizzati – in base all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), seppure lo stesso Tribunale abbia poi lasciato spazio all’Amministrazione US di attivare procedure sostenibili per fare fronte all’ipotesi di richieste massive.

Questa norma (IEEPA), che è la base giuridica che ha consentito all’Amministrazione USA di introdurre le cosiddette tariffe reciproche (i dazi generali e selettivi, per Paese, imposti ormai un anno fa), è stata oggetto, il 20 febbraio scorso, della ormai nota decisione della Corte Suprema, la quale ha sancito che, in effetti, lo IEEPA non autorizza il Presidente a imporre dazi generalizzati (i.e. 15 per cento per i beni di origine UE), che dunque sono illegittimi.

La sentenza della Corte Suprema ha rappresentato un momento decisivo per le sorti della politica daziaria USA, di fatto impedendo la possibilità, per il Presidente Trump, di attivare misure daziarie generali. In altre parole, questo Atto, pur attribuendo al Presidente la facoltà di investigare, bloccare durante un’indagine, regolare, dirigere e imporre, annullare, invalidare, prevenire o vietare l’importazione o l’esportazione, non contiene alcun riferimento espresso alla possibilità di introdurre dazi o altre misure impositive, generali, permanenti ed indiscriminate sul piano oggettivo.

La domanda che, tuttavia, questa decisione ha ingenerato è la stessa posta già su queste pagine: e adesso?

La risposta a questa domanda, ad oggi, non c’è (o non è definitiva), ma si registrano già i primi, importantissimi sviluppi in relazione alla giurisprudenza maturata fin qui.

La Corte Suprema, infatti, oltre ad avere sancito l’illegittimità dei dazi IEEPA, non si è pronunciata su ipotesi di rimborso o sgravio, che è il punto di reale interesse per le imprese americane che, all’import, hanno sostenuto misure estremamente elevate, così come anche per le imprese estere che hanno in USA società consociate o hanno deciso, anche per mitigare l’importo di queste misure, di adottare il termine di resa DDP o, comunque, di qualificarsi come importatori non residenti, sostenendo gli oneri di dogana.

Le novità di rilievo sono due, importanti per i casi contingenti ma ancora interlocutorie.

Anzitutto, si deve rilevare come il 4 marzo scorso la Corte del Commercio Internazionale, in un ricorso presentato da un’impresa USA (Atmus Filtration), ha ordinato alla Dogana americana di liquidare le operazioni soggette a dazi IEEPA, senza tenere conto di questi dazi e di chiudere le dichiarazioni oggetto di filing non definitivo, ancora senza i dazi in parola. A questo arresto si giunge, di fatto dandovi esecutività, in esito alla decisione della Corte Suprema, aprendo la strada ad un sistema di rimborso davvero difficile da sostenere a livello sistematico se, a quanto pare, la quota dazi ammonta a circa 175miliardi di dollari.

In concreto, la Dogana USA deve perlomeno emettere rimborsi per qualsiasi liquidazione che non sia già definitiva, mentre il Giudice che ha deciso il caso è unico e designato per ogni causa della specie e, anche se la decisione è valida per il ricorrente, il dispositivo è costruito su formula generalizzata di sicuro interesse per le imprese.

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