L’(in)efficacia dell’adempimento spontaneo tra querelle politiche e il complesso puzzle delle entrate tributarie
di Annalisa Cazzato
Sembra quasi un appuntamento fisso dei bollenti mesi estivi la querelle che si sviluppa quando la Corte dei conti presenta la propria Relazione sul Rendiconto generale dello Stato e che, puntualmente, tra articoli di giornali e interrogazioni parlamentari, mette sempre al centro del mirino l’operato dell’amministrazione finanziaria, costringendola spesso ad un defaticante slalom difensivo.
Nella giornata del 1° luglio scorso, il Governo ha fornito risposta all’interrogazione in Commissione VI Finanze n. 5-05548, che traeva origine dalla recentissima Relazione della Corte dei conti sul bilancio 2025 e che, mutuando a destra e manca tra i vari rilievi, cavalcava, in particolare, le criticità connesse (i) alla asserita “palese iniquità nel prelievo alla fonte - dal momento che la pressione fiscale dell’Irpef graverebbe prevalentemente sui redditi da lavoro dipendente e sui pensionati”, (ii) al fatto che “l’azione di contrasto all’infedeltà fiscale e di recupero risulterebbe alquanto depotenziata dall’inefficacia dei meccanismi di adempimento spontaneo” (desumibile - secondo l’Interrogante - dalla strutturale inefficacia degli avvisi bonari che produrrebbero versamenti che si attestano intorno al 14 per cento) e (iii) alla debolezza del sistema dei controlli, in quanto i dati desumibili dall’attività ispettiva e del controllo sostanziale sul campo rileverebbero una “copertura del tutto marginale della platea produttiva, in quanto le verifiche hanno interessato soltanto il 3,8 per cento del totale delle partite Iva attive”.
Rispetto all’interrogazione, non è tardata ad arrivare la risposta del Governo, chiamato ad una resa dei conti di tipo politico proprio a proposito della inefficacia dell’adempimento spontaneo, che rappresenta, almeno nei proclami, il principale cavallo di battaglia dell’Esecutivo, come riconosciuto perfino dalla Corte costituzionale quando ha affermato che è in corso un “progressivo passaggio a un approccio fondato sulla compliance, sul dialogo anticipato fra fisco e contribuente, sull’adempimento collaborativo” (sentenza 50 del 2026).



