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Fisco

L’imposta sostitutiva del 33 per cento per le criptoattività risulta arbitrariamente discriminatoria e, quindi, illegittima?

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

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Blast
gen 19, 2026
∙ A pagamento

Quello delle discriminazioni nel diritto tributario è un tema mai sopito, che oggi può risultare estremamente attuale in relazione alla conferma delle disposizioni della legge di Bilancio 2025 che hanno elevato al 33 per cento, a partire dal 1° gennaio 2026, la misura dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Si ricorderà che nel disegno di legge la proposta era (addirittura?) quella di applicare la predetta imposta sostitutiva nella misura del 42 per cento.

Occorre ulteriormente rilevare che in passato sulla tassazione reddituale delle criptoattività si sono registrati pareri contrastanti: secondo l’agenzia delle Entrate occorreva assimilare i relativi proventi a quelli delle valute estere (tesi, per la verità, alquanto opinabile), mentre in dottrina si adombravano più opinioni, che andavano da una presunta assimilazione, sotto il profilo della tassazione reddituale, agli strumenti finanziari, fino a contemplarli (questi “proventi”) nella previsione residuale della lettera c-quinquies) dell’articolo 67 Tuir. Tutte le diverse opinioni, comunque, andavano ad inquadrare le fattispecie in quelle dei redditi diversi di natura finanziaria. A dire la verità, vi era anche chi sosteneva la tesi dell’intassabilità, posta la mancanza di una specifica previsione normativa al riguardo.

Così, con la legge di Bilancio 2024, è stato stabilito uno specifico trattamento reddituale, con la lettera c-sexies) dell’articolo 67 Tuir - quindi sempre nell’ambito dei redditi diversi-, per le plusvalenze e gli altri proventi relativi alle criptoattività, disponendo anche l’assoggettamento degli stessi all’imposta sostitutiva del 26 per cento (come per la generalità dei proventi di natura finanziaria).

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