L’illogica asimmetria della decorrenza nel nuovo regime dei dividendi e delle plusvalenze
di Luciano Sorgato
Con la legge di Bilancio per il 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore ha introdotto un rilevante mutamento nella tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sottosoglia (cioè inferiori al 5 per cento del capitale o al valore fiscalmente riconosciuto di 500.000 euro), estendendo a tali operazioni l’imponibilità piena. L’articolo 1, comma 51, della legge interviene in un’area, quella delle partecipazioni PEX minori, sinora esclusa dalla stretta impositiva, in nome della selettività della capacità contributiva. Nel recente convegno Telefisco, l’Amministrazione finanziaria ha fornito la propria lettura sull’ambito temporale di applicazione delle nuove regole, valorizzando il disposto dell’articolo 1, comma 54, della medesima legge.
La decorrenza, secondo questa interpretazione, si collega esclusivamente alla data di acquisizione della partecipazione: le nuove regole si applicherebbero solo a quelle acquistate dal 1° gennaio 2026 in poi. Diversamente, per quanto concerne i dividendi, la tassazione piena scatterebbe per tutte le distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dal momento di acquisizione della partecipazione.
Ne deriva un’asimmetria temporale piuttosto discutibile, che dissocia il trattamento delle due principali manifestazioni della ricchezza societaria in capo al socio. Se è vero che dividendi e plusvalenze presentano dinamiche realizzative temporalmente differenziate, è altrettanto vero che essi condividono una medesima matrice economica: la ricchezza societaria accumulata. I dividendi rappresentano utili già accantonati e distribuiti; le plusvalenze, seppure riferibili anche a utili futuri, inglobano inevitabilmente la valorizzazione degli utili pregressi, inclusi quelli già oggetto di stanziamento contabile.



