Licenziamento ritorsivo: quando il problema non è la regola, ma il pretesto
di Gabriele Silva
Il licenziamento ritorsivo è uno di quei temi che nel diritto del lavoro italiano generano sempre una certa tensione. Il rischio è quello di trasformare ogni licenziamento illegittimo in un licenziamento “ritorsivo”. Esiste, tuttavia, anche il pericolo opposto: fingere che dietro contestazioni disciplinari formalmente costruite non possano nascondersi reazioni aziendali a comportamenti perfettamente legittimi del lavoratore. Ed è probabilmente proprio qui che si colloca l’ordinanza della Cassazione n. 13711 dell’11 maggio scorso, che conferma la nullità di un licenziamento disciplinare ritenuto in realtà una risposta alle proteste del dipendente contro l’eccessivo ricorso al lavoro straordinario.
La vicenda è interessante perché parte da contestazioni disciplinari apparentemente classiche: negligenza, superficialità, insubordinazione, scarsa disponibilità alla flessibilità dell’orario. Espressioni che nel diritto del lavoro si leggono spesso. Il problema è che, entrando dentro il caso concreto, quelle contestazioni iniziano progressivamente a svuotarsi. La Corte d’Appello prima, e la Cassazione poi, evidenziano infatti un elemento centrale: la genericità estrema degli addebiti e la sproporzione evidente della sanzione espulsiva rispetto ai comportamenti contestati.
Ma la decisione non si ferma qui. Il vero punto è il contesto nel quale il licenziamento è maturato. Dall’istruttoria emerge infatti un utilizzo particolarmente intenso del lavoro straordinario, ben oltre i limiti ordinari previsti. E soprattutto emerge un altro aspetto: il lavoratore aveva iniziato a lamentarsi di questa situazione, contestando richieste aziendali che sembravano ormai diventate ordinarie più che eccezionali. La Cassazione considera decisivo proprio questo intreccio tra rivendicazioni legittime del dipendente e improvvisa escalation disciplinare.



